Sentenza 327/1998 (ECLI:IT:COST:1998:327)
Massima numero 24202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  14/07/1998;  Decisione del  14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:  24201  24203


Titolo
SENT. 327/98 B. CORTE DEI CONTI - AZIONE DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER LA MANCATA COPERTURA MINIMA DEL COSTO DEI SERVIZI COMUNALI - ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, PRIMO COMMA, 25, PRIMO COMMA, E 103, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 103, secondo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 2-'ter', del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 - il quale dispone che <> -, in quanto <> e <>, quindi, <>. Pertanto, tale tutela resta esclusa quando il legislatore, in modo non irragionevole e non arbitrario, stabilisce di far venir meno proprio il riconoscimento delle situazioni sottostanti. Peraltro, relativamente alla dedotta violazione degli artt. 25 e 103 Cost., si deve rilevare, quanto alla prima disposizione, che la finalita' della stessa e' quella di assicurare che il giudice venga individuato attraverso criteri precostituiti per legge e non in vista di singole controversie, in modo da garantirne l'assoluta imparzialita'; e, quanto alla seconda, che il suo obiettivo e' quello di riservare alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilita' pubblica, secondo ambiti la cui concreta determinazione e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore; ma nessuno dei due precetti e' tale da impedire al legislatore stesso di escludere, in modo non irragionevole e non arbitrario, dal novero dei casi fonte di danno erariale, una fattispecie dopo che la stessa sia venuta in essere. - Cfr. S. nn. 118/1969 e 155/1990. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte