Sentenza 328/1998 (ECLI:IT:COST:1998:328)
Massima numero 24112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  14/07/1998;  Decisione del  14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 328/98. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - COMPETENZA "PIENA" DEI CONSULENTI DEL LAVORO, ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO E DELLA TUTELA DEL LAVORO - INCIDENZA SUL PRINCIPIO CHE PREVEDE UN ESAME DI STATO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 33, comma 5, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30, comma 1, lett. i), l. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "nella parte in cui non riconoscono competenza piena nella assistenza tecnica dei contribuenti nel processo tributario ai consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi professionali", in quanto, con riferimento agli artt. 3 e 33 Cost. (quest'ultimo evocato con riferimento non pertinente e, comunque, riconducibile al principio di eguaglianza), la limitazione della abilitazione difensiva dei consulenti del lavoro alle materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilabili e gli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime costituisce il riflesso della competenza professionale riconosciuta ai consulenti del lavoro, nella materia tributaria, dalla disciplina vigente (art. 2 l. 11 gennaio 1979, n. 12) e, percio', diversa da quella, generale, attribuita nella stessa materia ai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali dai rispettivi ordinamenti professionali (art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068); ed in quanto, con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., tali disposizioni costituzionali non comportano una generale ed indistinta liberta' di svolgere qualsiasi attivita' professionale, rientrando invece nella competenza del legislatore fissare i requisiti di preparazione e capacita' occorrenti per l'esercizio professionale nell'interesse della collettivita' e dei committenti. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 33  co. 5

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte