Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del Referendum - Formulazione del quesito - Necessità di tener conto della denominazione attribuita dall'Ufficio centrale per il Referendum - Necessità che il quesito sia chiaro e univoco, a tutela dell'esercizio della sovranità popolare - Utilizzo della tecnica c.d. del ritaglio - Limiti e condizioni. (Classif. 116005).
A rendere chiaro un quesito non può non concorrere (anche se in modo non di per sé decisivo) la denominazione della richiesta referendaria, posto che essa viene desunta dall'Ufficio centrale per il referendum sulla base del significato obiettivo che l'abrogazione produrrebbe nell'ordinamento. Il titolo, da riprodurre nella parte interna della scheda di votazione, ha infatti la finalità di identificare l'oggetto del quesito, così da renderlo comprensibile agli elettori chiamati ad esprimere un voto pienamente consapevole, irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano del corpo elettorale.
L'esigenza di garantire al corpo elettorale, nell'esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelta chiara, è insita nella logica dell'istituto del referendum, per cui il quesito referendario deve contenere la necessaria chiarezza e univocità che si richiede a tutela della sovranità popolare. Peraltro, quando l'abrogazione parziale viene perseguita mediante la soppressione nel testo normativo di singole parole o frasi, si accentua l'esigenza di garantire al popolo, nell'esercizio del suo potere sovrano, la possibilità di una scelta chiara. (Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42252; S. 43/2003 - mass. 27562; S. 39/1997 - mass. 23109; S. 34/1997 - mass. 23113; S. 1/1995 - mass. 21553).
Non è consentita, mediante il c.d. ritaglio in sede di referendum, la manipolazione della struttura linguistica della disposizione, ove a seguito di essa prenda vita un assetto normativo sostanzialmente nuovo, perché in questo caso si realizzerebbe uno stravolgimento della natura e della funzione propria del referendum abrogativo. L'effetto abrogativo dell'istituto referendario può portare (come ha più volte portato nella storia repubblicana) anche a importanti sviluppi normativi, ma solo ove ciò derivi dalla riespansione di principi generali dell'ordinamento o di principi già contenuti nei testi sottoposti ad abrogazione parziale. (Precedenti: S. 26/2017 - mass. 39549; S. 10/2020 - mass. 42252; S. 46/2003 - mass. 27564; S. 50/2000 - mass. 25167; S. 38/2000 - mass. 25171; S. 36/1997 - mass. 23115).