Sentenza 330/1998 (ECLI:IT:COST:1998:330)
Massima numero 24176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Titolo
SENT. 330/98 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - RITIRO IMMEDIATO DELLA STESSA DA PARTE DELL'ORGANO ACCERTATORE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TRASGRESSORE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SOSPENSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 330/98 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - RITIRO IMMEDIATO DELLA STESSA DA PARTE DELL'ORGANO ACCERTATORE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TRASGRESSORE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SOSPENSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E DI BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto - premesso che requisito imprescindibile per garantire una risposta efficace a condotte pericolose poste in essere violando norme del codice della strada e' l'immediatezza dell'intervento, che si connota anche e soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme prosegua in una certa attivita' potenzialmente creativa di pericoli ulteriori - l'anticipazione della sanzione risponde appunto alla necessita' di garantire le finalita' di prevenzione di illeciti ulteriori nell'immediato; mentre poi l'"iter" si completa attraverso l'acquisizione degli altri elementi da parte del prefetto, i quali possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall'agente. <>. - V. O. nn. 170/1998 e 184/1997, nelle quali si afferma che <>. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto - premesso che requisito imprescindibile per garantire una risposta efficace a condotte pericolose poste in essere violando norme del codice della strada e' l'immediatezza dell'intervento, che si connota anche e soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme prosegua in una certa attivita' potenzialmente creativa di pericoli ulteriori - l'anticipazione della sanzione risponde appunto alla necessita' di garantire le finalita' di prevenzione di illeciti ulteriori nell'immediato; mentre poi l'"iter" si completa attraverso l'acquisizione degli altri elementi da parte del prefetto, i quali possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall'agente. <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte