Sentenza 330/1998 (ECLI:IT:COST:1998:330)
Massima numero 24177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Titolo
SENT. 330/98 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - RITIRO IMMEDIATO DELLA STESSA DA PARTE DELL'ORGANO ACCERTATORE - SANZIONE ACCESSORIA E SANZIONE PRINCIPALE - LAMENTATA SCISSIONE TEMPORALE NELL'APPLICAZIONE DELLE DUE SANZIONI - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 330/98 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI - SOSPENSIONE DELLA PATENTE - RITIRO IMMEDIATO DELLA STESSA DA PARTE DELL'ORGANO ACCERTATORE - SANZIONE ACCESSORIA E SANZIONE PRINCIPALE - LAMENTATA SCISSIONE TEMPORALE NELL'APPLICAZIONE DELLE DUE SANZIONI - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto - a prescindere dalla non comparabilita' delle due situazioni poste a confronto dal giudice rimettente, data la loro evidente diversita' obiettiva - proprio l'art. 211 del codice della strada, richiamato dal giudice 'a quo', fa salva, al comma 2, la facolta' dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima di procedere alle previste comunicazioni e prevede espressamente, al comma 6, la possibilita' per il prefetto di disporre l'esecuzione degli interventi necessari <>. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto - a prescindere dalla non comparabilita' delle due situazioni poste a confronto dal giudice rimettente, data la loro evidente diversita' obiettiva - proprio l'art. 211 del codice della strada, richiamato dal giudice 'a quo', fa salva, al comma 2, la facolta' dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima di procedere alle previste comunicazioni e prevede espressamente, al comma 6, la possibilita' per il prefetto di disporre l'esecuzione degli interventi necessari <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte