Sentenza 331/1998 (ECLI:IT:COST:1998:331)
Massima numero 24040
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VASSALLI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  14/07/1998;  Decisione del  14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:  24041


Titolo
SENT. 331/98 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - PROCEDIMENTO - COSTITUZIONE DELL'ENTE RESISTENTE OLTRE IL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, la costituzione dell'ente resistente oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso stabilito dall'art. 27, comma terzo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e' inammissibile. (Nella specie, nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio nei confronti della Regione Puglia in relazione a convenzioni sottoscritte dalla stessa con Voivodati polacchi, senza il preventivo assenso del Governo, e' stata dichiarata inammissibile, in base alla su citata norma, per tardivita', la costituzione della Regione Puglia). - Cfr. S. n. 428/1997, 179/1987, nonche' O. 14 novembre 1956. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 27    co. 3