Sentenza 331/1998 (ECLI:IT:COST:1998:331)
Massima numero 24041
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VASSALLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
24040
Titolo
SENT. 331/98 B. REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'ESTERO - INTESE TRA REGIONE PUGLIA E VOIVODATI POLACCHI DI WALBRZYCH E JELENA GORA SOTTOSCRITTI DALLA REGIONE SENZA PREVENTIVO ASSENSO DEL GOVERNO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - NOTIFICA DEL RICORSO DOPO LA SCADENZA DEL PRESCRITTO TERMINE DI SESSANTA GIORNI - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 331/98 B. REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'ESTERO - INTESE TRA REGIONE PUGLIA E VOIVODATI POLACCHI DI WALBRZYCH E JELENA GORA SOTTOSCRITTI DALLA REGIONE SENZA PREVENTIVO ASSENSO DEL GOVERNO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - NOTIFICA DEL RICORSO DOPO LA SCADENZA DEL PRESCRITTO TERMINE DI SESSANTA GIORNI - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Puglia, in relazione a due atti sottoscritti dalla Regione, senza il preventivo assenso del Governo, con i Voivodati polacchi di Walbrzych e Jelena Gora, nel quadro di protocolli d'intesa stipulati in precedenza con gli stessi enti, va dichiarato inammissibile perche' notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Contrariamente a quanto si e' sostenuto dal ricorrente, infatti, l'acquisita conoscenza degli atti impugnati - dalla quale il termine decorre - deve farsi risalire, nel caso, al momento (17 luglio 1997) della ricezione, da parte del Presidente del Consiglio, del testo italiano dei documenti, indipendentemente dalla traduzione in italiano del testo in lingua polacca effettuata in un secondo tempo a cura del Ministero degli esteri, non essendo stata denunciata tra i due testi - che, come entrambi precisano, "possiedono la stessa validita'" - alcuna sostanziale diversita' di contenuti. red.: S. Pomodoro
Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Puglia, in relazione a due atti sottoscritti dalla Regione, senza il preventivo assenso del Governo, con i Voivodati polacchi di Walbrzych e Jelena Gora, nel quadro di protocolli d'intesa stipulati in precedenza con gli stessi enti, va dichiarato inammissibile perche' notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Contrariamente a quanto si e' sostenuto dal ricorrente, infatti, l'acquisita conoscenza degli atti impugnati - dalla quale il termine decorre - deve farsi risalire, nel caso, al momento (17 luglio 1997) della ricezione, da parte del Presidente del Consiglio, del testo italiano dei documenti, indipendentemente dalla traduzione in italiano del testo in lingua polacca effettuata in un secondo tempo a cura del Ministero degli esteri, non essendo stata denunciata tra i due testi - che, come entrambi precisano, "possiedono la stessa validita'" - alcuna sostanziale diversita' di contenuti. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/03/1994
n. 0
art. 2
co. 1 lett. b)
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 2