Sentenza 332/1998 (ECLI:IT:COST:1998:332)
Massima numero 24042
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VASSALLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
24043
Titolo
SENT. 332/98 A. REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'ESTERO - ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO E PRIMO PROTOCOLLO RIGUARDANTE TALE ACCORDO SOTTOSCRITTI DALL'ASSESSORATO PER IL TURISMO DELLA REGIONE SICILIANA E DAL MINISTERO PER IL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI MALTA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER PRETESA INATTUALITA' DELLA LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI - REIEZIONE.
SENT. 332/98 A. REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL'ESTERO - ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO E PRIMO PROTOCOLLO RIGUARDANTE TALE ACCORDO SOTTOSCRITTI DALL'ASSESSORATO PER IL TURISMO DELLA REGIONE SICILIANA E DAL MINISTERO PER IL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI MALTA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER PRETESA INATTUALITA' DELLA LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione siciliana, in relazione all'Accordo di cooperazione nel campo del turismo e del primo Protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti il 17 marzo 1997 dall'Assessorato per il turismo, sport, spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione e dal Ministero del turismo della Repubblica di Malta, senza che il Governo - come richiesto dal principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni - ne fosse preventivamente informato, va respinta l'eccezione di inammissibilita' formulata dalla difesa della Regione in base all'assunto che, per certe condizioni previste nell'art. 9 dell'Accordo, la lamentata lesione delle competenze statali non avrebbe ancora potuto considerarsi attuale. A parte infatti che in tale clausola non si fa alcun riferimento all'autorizzazione governativa, va in contrario rilevato che in ogni caso la stessa sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con uno Stato estero, e' idonea, in quanto gia' di per se' suscettibile di essere valutata in relazione agli indirizzi di politica internazionale, ad interferire con attualita' con le attribuzioni statali. - V. la seguente massima B. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione siciliana, in relazione all'Accordo di cooperazione nel campo del turismo e del primo Protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti il 17 marzo 1997 dall'Assessorato per il turismo, sport, spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione e dal Ministero del turismo della Repubblica di Malta, senza che il Governo - come richiesto dal principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni - ne fosse preventivamente informato, va respinta l'eccezione di inammissibilita' formulata dalla difesa della Regione in base all'assunto che, per certe condizioni previste nell'art. 9 dell'Accordo, la lamentata lesione delle competenze statali non avrebbe ancora potuto considerarsi attuale. A parte infatti che in tale clausola non si fa alcun riferimento all'autorizzazione governativa, va in contrario rilevato che in ogni caso la stessa sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con uno Stato estero, e' idonea, in quanto gia' di per se' suscettibile di essere valutata in relazione agli indirizzi di politica internazionale, ad interferire con attualita' con le attribuzioni statali. - V. la seguente massima B. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 1