Sentenza 333/1998 (ECLI:IT:COST:1998:333)
Massima numero 24129
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  14/07/1998;  Decisione del  14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 333/98. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - DECRETO DI DIRETTORE GENERALE DI UFFICIO CENTRALE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DELEGA DELL'ESERCIZIO DEI POTERI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI IN VIA SURROGATORIA E ALL'ANNULLAMENTO DI AUTORIZZAZIONI CONCESSE DALLE REGIONI RIGUARDO ALLE MODIFICHE, DA PARTE DEI PROPRIETARI, DI IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA, AI SOVRINTENDENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE TALI POTERI, DI CUI NON SI CONTESTA LA SPETTANZA ALLO STATO, POTESSERO ESSERE ESERCITATI SOLO DA ORGANI DEL GOVERNO CENTRALE - INQUADRAMENTO DEL DECRETO 'DE QUO' NEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE POSTO IN ESSERE CON LE RIFORME OPERATE CON NORME DELLA LEGGE N. 421 DEL 1992, DEL D.LGS. N. 29 DEL 1993, DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 E DEL D.LGS. N. 80 DEL 1998, NEL QUALE IL CONCETTO DI "ORGANI DI GOVERNO", RIGUARDO ALLE ATTIVITA' NON POLITICHE MA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA, RISULTA NOTEVOLMENTE AMPLIATO - CONSEGUENZE - INIDONEITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO A LEDERE LA SFERA DI COMPETENZA COSTITUZIONALE DELLA RICORRENTE E DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni demaniali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali in data 18 dicembre 1996, con il quale l'esercizio dei poteri (ex art. 82, comma 9, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche) di autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni - nell'ambito del rapporto di delega con lo Stato - ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, riguardo alle modifiche, da parte dei proprietari, degli immobili soggetti a tutela, e' stato a sua volta delegato, limitatamente agli interventi interessanti il territorio di un unico Comune, ai sovrintendenti territorialmente competenti, deve essere dichiarato inammissibile. Il decreto direttoriale in questione - riguardo al quale la ricorrente non contesta che rientri nelle competenze statali, ma solo che sia stato emanato, anziche' dal Ministro, da un organo periferico addirittura di livello territoriale inferiore alle Regioni - va infatti inquadrato nel sistema di organizzazione e di ripartizione delle competenze nell'ambito delle amministrazioni pubbliche posto in essere con la riforma operata con gli artt. 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (emanato in base all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - che hanno separato i compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa, e alla luce dei quali l'espressione "organi di governo" deve essere ora intesa non in senso proprio giuridico-costituzionale, come limitata a Consiglio dei ministri e ministri, ma come riferimento agli organi di direzione e di guida (politico-amministrativa) - sistema ulteriormente sviluppato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 11, comma 4) e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dove, tra l'altro, si ribadiscono e si applicano i principi previgenti (risalenti al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748) in materia di delega amministrativa interna nell'amministrazione dello Stato. Cosicche', riguardando la promossa controversia esclusivamente un elemento organizzatorio di un potere pacificamente spettante allo Stato e in particolare l'esercizio di attivita' tecnico-amministrativa - al di fuori di compiti e responsabilita' politiche - in materia non riservata ad organi costituzionalmente rilevanti in funzione di garanzia dei rapporti tra Stato e Regioni, e dovendo quindi escludersi che il provvedimento impugnato possa considerarsi idoneo ad invadere, o anche solo a menomare, la sfera di competenza costituzionale della ricorrente, difetta nel caso quell'interesse a ricorrere, qualificato dalla finalita' di ripristinare l'integrita' delle competenze regionali, che e' condizione necessaria - come la Corte ha in piu' occasioni riconosciuto - perche' le Regioni possano promuovere, innanzi ad essa, sia i giudizi di legittimita' costituzionale in via principale che i conflitti di attribuzione. - Cfr. S. n. 270/1998, nonche' S. nn. 244/1997, 25/1996 e 29/1995. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 121

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 82    co. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 82    co. 9  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 2    co. 3  lett. e)