Sentenza 334/1998 (ECLI:IT:COST:1998:334)
Massima numero 24131
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VASSALLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
24130
Titolo
SENT. 334/98 B. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, CON DECRETO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO DEL MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DEI CENTRI STORICI, IN PROVINCIA DI FORLI', DI BAGNO, S. PIERO IN BAGNO ECC. - ESTENSIONE DEL VINCOLO AD ALTRE LOCALITA' OLTRE A QUELLA (EMERGENZA DI CORZANO) A CUI, SECONDO DELIBERATO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI, AVREBBE DOVUTO RESTARE LIMITATO, E SENZA PROCEDERE A CONSULTAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - DENUNCIATA INCIDENZA SULLE FUNZIONI AD ESSA DELEGATE RIGUARDO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI BENI IN QUESTIONE, NONCHE' SULLE COMPETENZE DELLA STESSA IN MATERIA URBANISTICA - LAMENTATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - ESCLUSIONE - LEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE DI INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI RISERVATO ALLO STATO - REIEZIONE DEL RICORSO.
SENT. 334/98 B. PAESAGGIO (TUTELA DEL) - DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, CON DECRETO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO DEL MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DEI CENTRI STORICI, IN PROVINCIA DI FORLI', DI BAGNO, S. PIERO IN BAGNO ECC. - ESTENSIONE DEL VINCOLO AD ALTRE LOCALITA' OLTRE A QUELLA (EMERGENZA DI CORZANO) A CUI, SECONDO DELIBERATO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI, AVREBBE DOVUTO RESTARE LIMITATO, E SENZA PROCEDERE A CONSULTAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - DENUNCIATA INCIDENZA SULLE FUNZIONI AD ESSA DELEGATE RIGUARDO ALLA INDIVIDUAZIONE DEI BENI IN QUESTIONE, NONCHE' SULLE COMPETENZE DELLA STESSA IN MATERIA URBANISTICA - LAMENTATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - ESCLUSIONE - LEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE DI INTEGRAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI RISERVATO ALLO STATO - REIEZIONE DEL RICORSO.
Testo
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, deve dichiararsi che spetta allo Stato integrare, ai sensi dell'art. 82, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con atto motivato (d.m. 30 ottobre 1996) gli elenchi delle bellezze naturali della Regione. La estensione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, contenuta nel provvedimento impugnato, ai centri storici, in Provincia di Forli', di Bagno e di S. Piero in Bagno e del rilievo sulla vallata del Savio, nonostante che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, avesse deliberato, l'8 maggio 1995, - in seguito all'emanazione della legge regionale n. 6 di quell'anno - di limitare l'imposizione del suddetto vincolo solo ad un'area del Colle di Corzano, e senza che venisse richiesto alla Regione di formulare in proposito una propria valutazione da tenere presente nelle valutazioni finali, non da' luogo a lesione della sfera di competenze costituzionali della ricorrente. Invero, anche se il potere di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali che lo Stato, nel delegare alle Regioni, con il richiamato art. 82, comma secondo, del d.P.R. n. 616, si e' riservato, si colloca quale rimedio ulteriore rispetto alle procedure che si svolgono in sede locale, ed e' percio' da escludere che nell'esercizio di esso possano apportarsi modifiche totalmente o parzialmente soppressive di vincoli precedenti imposti dalla Regione, deve tuttavia riconoscersi che lo Stato, per la tutela del paesaggio (garantita dalla Costituzione tra i principi fondamentali ed affidata alla Repubblica nel suo insieme) legittimamente possa comprendere negli elenchi, oltre a localita' non incluse dalla Regione per non essere state neanche prese in considerazione a tali fini, ovvero per difetto di iniziativa dei soggetti che concorrono nel procedimento, anche localita' per le quali, da parte della Regione, vi sia stata una espressa determinazione negativa. Ne', pur dovendosi pretendere che i provvedimenti statali di questo tipo siano -come nel caso e' avvenuto- adeguatamente motivati, in ossequio anche ai principi del procedimento amministrativo, puo' sostenersi che la collaborazione tra Stato e Regione in materia debba spingersi fino a richiedere una rinnovata formale acquisizione dell'avviso degli organi della Regione o una chiamata della stessa ad interloquire. red.: S. Pomodoro
A decisione del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, deve dichiararsi che spetta allo Stato integrare, ai sensi dell'art. 82, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con atto motivato (d.m. 30 ottobre 1996) gli elenchi delle bellezze naturali della Regione. La estensione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, contenuta nel provvedimento impugnato, ai centri storici, in Provincia di Forli', di Bagno e di S. Piero in Bagno e del rilievo sulla vallata del Savio, nonostante che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, avesse deliberato, l'8 maggio 1995, - in seguito all'emanazione della legge regionale n. 6 di quell'anno - di limitare l'imposizione del suddetto vincolo solo ad un'area del Colle di Corzano, e senza che venisse richiesto alla Regione di formulare in proposito una propria valutazione da tenere presente nelle valutazioni finali, non da' luogo a lesione della sfera di competenze costituzionali della ricorrente. Invero, anche se il potere di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali che lo Stato, nel delegare alle Regioni, con il richiamato art. 82, comma secondo, del d.P.R. n. 616, si e' riservato, si colloca quale rimedio ulteriore rispetto alle procedure che si svolgono in sede locale, ed e' percio' da escludere che nell'esercizio di esso possano apportarsi modifiche totalmente o parzialmente soppressive di vincoli precedenti imposti dalla Regione, deve tuttavia riconoscersi che lo Stato, per la tutela del paesaggio (garantita dalla Costituzione tra i principi fondamentali ed affidata alla Repubblica nel suo insieme) legittimamente possa comprendere negli elenchi, oltre a localita' non incluse dalla Regione per non essere state neanche prese in considerazione a tali fini, ovvero per difetto di iniziativa dei soggetti che concorrono nel procedimento, anche localita' per le quali, da parte della Regione, vi sia stata una espressa determinazione negativa. Ne', pur dovendosi pretendere che i provvedimenti statali di questo tipo siano -come nel caso e' avvenuto- adeguatamente motivati, in ossequio anche ai principi del procedimento amministrativo, puo' sostenersi che la collaborazione tra Stato e Regione in materia debba spingersi fino a richiedere una rinnovata formale acquisizione dell'avviso degli organi della Regione o una chiamata della stessa ad interloquire. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 121
co. 4
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 82
co. 2