Sentenza 336/1998 (ECLI:IT:COST:1998:336)
Massima numero 24194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 336/98. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTO IMPUGNATO RICHIESTA DAL CONTRIBUENTE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA COMPETENTE - RICORSO AVVERSO LE ISCRIZIONI A RUOLO OPERATE DAL CENTRO DI SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RITENUTA LESIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 336/98. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTO IMPUGNATO RICHIESTA DAL CONTRIBUENTE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA COMPETENTE - RICORSO AVVERSO LE ISCRIZIONI A RUOLO OPERATE DAL CENTRO DI SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RITENUTA LESIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 20 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonche' dell'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602), <>, in quanto l'orientamento espresso in passato dalla Corte - alla stregua del quale l'effettivita' della tutela giurisdizionale per il contribuente si realizza essenzialmente con la pronunzia emessa dal giudice tributario, alla quale l'amministrazione finanziaria, se soccombente, e' tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della somma riscossa e non dovuta - non appare atto a definire la questione cosi' come sollevata dal giudice rimettente. Invero - posto che la stessa Corte ha rilevato, in altra occasione, il carattere strumentale della funzione cautelare rispetto alla effettivita' della tutela dinanzi al giudice - e' da ritenere che la normativa impugnata, nel coordinamento che va necessariamente operato tra il precedente e l'attuale rito del processo tributario, non impedisca al contribuente che ricorra avverso la iscrizione a ruolo operata dal centro di servizio e chieda la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, di depositare, presso la segreteria della commissione tributaria, l'altro esemplare del ricorso, senza attendere il decorso del termine previsto dall'art. 10 del d.P.R. n. 787 del 1980. - Cfr. S. nn. 63/1982 e 253/1994. red.: G. Leo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 20 e 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nonche' dell'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 (Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, numeri 600 e 602), <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte