Sentenza 337/1998 (ECLI:IT:COST:1998:337)
Massima numero 24114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 337/98. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - INEFFICACIA, NEI CONFRONTI DEI TERZI, DEGLI ATTI COMPIUTI DAL SOGGETTO POSTO IN LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DI EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE ORDINA LA LIQUIDAZIONE E NON DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI TERZI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA RISPETTO AI TERZI COINVOLTI NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 337/98. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - INEFFICACIA, NEI CONFRONTI DEI TERZI, DEGLI ATTI COMPIUTI DAL SOGGETTO POSTO IN LIQUIDAZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DI EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE ORDINA LA LIQUIDAZIONE E NON DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO STESSO SULLA GAZZETTA UFFICIALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI TERZI COINVOLTI NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA RISPETTO AI TERZI COINVOLTI NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma 2, e 200 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilita' del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in quanto - posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua "esteriorizzazione", che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo - il debitore di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa puo' assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352); ed in quanto, nell'ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 195 l. fall.), i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza; sicche', eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilita' in capo ai terzi della sentenza e del decreto, resta esclusa l'esistenza di qualsiasi discriminazione, sotto l'aspetto denunziato, tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma 2, e 200 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevedono che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai terzi sia collegato a quello della conoscibilita' del provvedimento di liquidazione coincidente con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in quanto - posto che il decreto di liquidazione, in quanto atto giuridico, viene ad esistenza, come la sentenza dichiarativa di fallimento, solo con la sua "esteriorizzazione", che si realizza secondo la disciplina propria dell'atto amministrativo - il debitore di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa puo' assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l'esistenza ed il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell'impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352); ed in quanto, nell'ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 195 l. fall.), i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza; sicche', eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilita' in capo ai terzi della sentenza e del decreto, resta esclusa l'esistenza di qualsiasi discriminazione, sotto l'aspetto denunziato, tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte