Sentenza 338/1998 (ECLI:IT:COST:1998:338)
Massima numero 24188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 338/98. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA REGIONALE - CRITERI - DISCIPLINA SICILIANA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA - PECULIARITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 2, COMMA 1, LETT. G), NUMERI 1 E 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421, IN RELAZIONE AI LIMITI POSTI DALL'ART. 14 DELLO STATUTO SPECIALE - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA CON INTEGRALE OMISSIONE DELL'ART. 11 CENSURATO DAL COMMISSARIO DELLO STATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 338/98. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE SICILIANA - NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA REGIONALE - CRITERI - DISCIPLINA SICILIANA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA - PECULIARITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 2, COMMA 1, LETT. G), NUMERI 1 E 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421, IN RELAZIONE AI LIMITI POSTI DALL'ART. 14 DELLO STATUTO SPECIALE - PROMULGAZIONE DELLA LEGGE IMPUGNATA CON INTEGRALE OMISSIONE DELL'ART. 11 CENSURATO DAL COMMISSARIO DELLO STATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato - per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. e con l'art. 2, comma 1, lettera g), numeri 1 e 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale - l'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 11 giugno 1997, recante <>, in quanto - posto che, dopo l'instaurazione del giudizio, la legge impugnata e' stata promulgata come legge 20 giugno 1997, n. 19, con integrale omissione dell'art. 11, censurato dal Commissario dello Stato - l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale. - Riguardo alle questioni prospettabili in merito alla legittimita' della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalita' promosso in via principale dal Commissario dello Stato, con omissione delle parti oggetto di impugnazione, v., 'ex plurimis', S. nn. 216/1998, 306/1996, 205/1996, 493/1995, 395/1995, 64/1995. red.: G. Leo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato - per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. e con l'art. 2, comma 1, lettera g), numeri 1 e 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale - l'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 11 giugno 1997, recante <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2
co. 1 lett. g)