Sentenza 339/1998 (ECLI:IT:COST:1998:339)
Massima numero 24071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 339/98. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE - REGIONE SICILIANA - DELIBERA LEGISLATIVA CONTENENTE NUOVE NORME IN MATERIA, PREVEDENTI, TRA L'ALTRO, LA DESTINAZIONE A FINALITA' DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE, DI ALLOGGI COSTRUITI, IN BASE A DISPOSIZIONE DI LEGGE STATALE DEL 1978, PER FAR FRONTE AD URGENTI ESIGENZE ANCHE IN RELAZIONE A PUBBLICHE CALAMITA' E L'ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI ALLOGGI AGLI ATTUALI OCCUPANTI, NONCHE', IN VIA DI DICHIARATA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI PRECEDENTE LEGGE REGIONALE, UN INCREMENTO DI FINANZIAMENTI A COOPERATIVE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE, RIGUARDO ALLA PRIMA DISPOSIZIONE, IN RELAZIONE AI PRINCIPI DELLE LEGGI STATALI IN MATERIA, DEI LIMITI STATUTARI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, E, QUANTO ALLA SECONDA, IN RELAZIONE ANCHE AL VALORE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI COMPORTANTI SPESE - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE 'DE QUA', DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, CON OMISSIONE DI ENTRAMBE LE NORME IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 339/98. EDILIZIA E URBANISTICA - EDILIZIA RESIDENZIALE - REGIONE SICILIANA - DELIBERA LEGISLATIVA CONTENENTE NUOVE NORME IN MATERIA, PREVEDENTI, TRA L'ALTRO, LA DESTINAZIONE A FINALITA' DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE, DI ALLOGGI COSTRUITI, IN BASE A DISPOSIZIONE DI LEGGE STATALE DEL 1978, PER FAR FRONTE AD URGENTI ESIGENZE ANCHE IN RELAZIONE A PUBBLICHE CALAMITA' E L'ASSEGNAZIONE DEGLI STESSI ALLOGGI AGLI ATTUALI OCCUPANTI, NONCHE', IN VIA DI DICHIARATA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI PRECEDENTE LEGGE REGIONALE, UN INCREMENTO DI FINANZIAMENTI A COOPERATIVE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE, RIGUARDO ALLA PRIMA DISPOSIZIONE, IN RELAZIONE AI PRINCIPI DELLE LEGGI STATALI IN MATERIA, DEI LIMITI STATUTARI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, E, QUANTO ALLA SECONDA, IN RELAZIONE ANCHE AL VALORE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI COMPORTANTI SPESE - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE 'DE QUA', DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, CON OMISSIONE DI ENTRAMBE LE NORME IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, nei confronti degli artt. 18 e 21 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 25 giugno 1997 (recante "Nuove norme in materia di cooperative edilizie e relative agevolazioni creditizie, e di edilizia economica e popolare) - dei quali, il primo, contestato in riferimento agli artt. 3, primo comma, lett. q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia e all'art. 3 Cost. - prevede la destinazione a finalita' di edilizia economica e popolare, degli alloggi costruiti, in base alla richiamata legge statale del 1978, per far fronte a esigenze urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita', e l'assegnazione degli stessi agli attuali occupanti in possesso dei requisiti di legge, ed il secondo, contestato a sua volta in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost., disciplina in via di asserita interpretazione autentica dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i finanziamenti in favore delle cooperative a proprieta' indivisa, incrementandone, secondo il ricorrente, la misura senza pero' quantificare i relativi oneri - deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Successivamente alla instaurazione del giudizio, infatti, la deliberazione legislativa in questione e' stata promulgata con la esclusione di entrambe le norme impugnate, che pertanto, - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sul potere di promulgazione del Presidente della Regione, e le modalita', con un atto necessariamente unico ed irripetibile, del suo esercizio - non hanno prodotto alcun effetto sull'ordinamento, ne' sono piu' in grado di produrne, con la conseguenza che la proposta impugnativa risulta priva di oggetto. - Nello stesso senso, in altri giudizi su deliberazioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana promulgate con omissione delle norme impugnate, S. nn. 216/1998 e 306/1996. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, nei confronti degli artt. 18 e 21 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 25 giugno 1997 (recante "Nuove norme in materia di cooperative edilizie e relative agevolazioni creditizie, e di edilizia economica e popolare) - dei quali, il primo, contestato in riferimento agli artt. 3, primo comma, lett. q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia e all'art. 3 Cost. - prevede la destinazione a finalita' di edilizia economica e popolare, degli alloggi costruiti, in base alla richiamata legge statale del 1978, per far fronte a esigenze urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita', e l'assegnazione degli stessi agli attuali occupanti in possesso dei requisiti di legge, ed il secondo, contestato a sua volta in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost., disciplina in via di asserita interpretazione autentica dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i finanziamenti in favore delle cooperative a proprieta' indivisa, incrementandone, secondo il ricorrente, la misura senza pero' quantificare i relativi oneri - deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Successivamente alla instaurazione del giudizio, infatti, la deliberazione legislativa in questione e' stata promulgata con la esclusione di entrambe le norme impugnate, che pertanto, - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sul potere di promulgazione del Presidente della Regione, e le modalita', con un atto necessariamente unico ed irripetibile, del suo esercizio - non hanno prodotto alcun effetto sull'ordinamento, ne' sono piu' in grado di produrne, con la conseguenza che la proposta impugnativa risulta priva di oggetto. - Nello stesso senso, in altri giudizi su deliberazioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana promulgate con omissione delle norme impugnate, S. nn. 216/1998 e 306/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 05/08/1978
n. 457
art. 3
co. 1 lett. q)
decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1972
n. 1035
art. 0