Sentenza 340/1998 (ECLI:IT:COST:1998:340)
Massima numero 24093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 340/98. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - SALVEZZA DEGLI EFFETTI E DELLE PREVISIONI DEI CONTRATTI IN DEROGA ALA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, STIPULATI CON L'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA' EDILIZIA E DEI CONDUTTORI - DEDOTTA PREVISIONE DI UNA SANATORIA GENERALIZZATA DI NULLITA' ESISTENTI NEI CONTRATTI TRA PRIVATI, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AZIONE - POSSIBILITA' DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 340/98. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - SALVEZZA DEGLI EFFETTI E DELLE PREVISIONI DEI CONTRATTI IN DEROGA ALA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, STIPULATI CON L'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA' EDILIZIA E DEI CONDUTTORI - DEDOTTA PREVISIONE DI UNA SANATORIA GENERALIZZATA DI NULLITA' ESISTENTI NEI CONTRATTI TRA PRIVATI, CON CONSEGUENTE LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI AZIONE - POSSIBILITA' DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566, giacche' e' erroneo il presupposto che la disposta salvezza degli effetti e delle previsioni dei contratti di locazione stipulati in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392 con l'assistenza delle organizzazioni di categoria, introduca una norma di sanatoria e valga per qualsiasi clausola contrattuale difforme dalla prescrizione di norme imperative della disciplina delle locazioni di immobili urbani, dovendosi al contrario ritenere - secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, in base ad un'interpretazione che non si presta ai prospettati dubbi di legittimita' costituzionale, e come tale da preferire - che questa norma non innovi l'ambito nel quale le parti potevano stipulare accordi in deroga alle norme della legge sull'equo canone, e soltanto confermi la validita' dei contratti stipulati con l'assistenza delle associazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori, poi dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 309 del 1996) nella parte in cui era prevista come obbligatoria (art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). - Cfr., sull'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nella parte in cui prevedeva come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, S. n. 309/1996. - Sull'obbligo per il giudice, in presenza di piu' interpretazioni possibili, di seguire l'interpretazione, compatibile con il testo e con il sistema normativo, piu' aderente ai principi costituzionali, escludendo, invece, l'interpretazione che, altrimenti, ne determinerebbe la violazione, cfr. S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566, giacche' e' erroneo il presupposto che la disposta salvezza degli effetti e delle previsioni dei contratti di locazione stipulati in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392 con l'assistenza delle organizzazioni di categoria, introduca una norma di sanatoria e valga per qualsiasi clausola contrattuale difforme dalla prescrizione di norme imperative della disciplina delle locazioni di immobili urbani, dovendosi al contrario ritenere - secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, in base ad un'interpretazione che non si presta ai prospettati dubbi di legittimita' costituzionale, e come tale da preferire - che questa norma non innovi l'ambito nel quale le parti potevano stipulare accordi in deroga alle norme della legge sull'equo canone, e soltanto confermi la validita' dei contratti stipulati con l'assistenza delle associazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori, poi dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 309 del 1996) nella parte in cui era prevista come obbligatoria (art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). - Cfr., sull'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nella parte in cui prevedeva come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge 27 luglio 1978, n. 392, S. n. 309/1996. - Sull'obbligo per il giudice, in presenza di piu' interpretazioni possibili, di seguire l'interpretazione, compatibile con il testo e con il sistema normativo, piu' aderente ai principi costituzionali, escludendo, invece, l'interpretazione che, altrimenti, ne determinerebbe la violazione, cfr. S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte