Sentenza 341/1998 (ECLI:IT:COST:1998:341)
Massima numero 24121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Titolo
SENT. 341/98 B. PROCESSO CIVILE - INCOMPATIBILITA' E DOVERE DI ASTENSIONE DEL GIUDICE - PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDO ALLE "SITUAZIONI PREGIUDICANTI" EMERSE NEL PROCESSO PENALE - NECESSITA' DI TENER CONTO, NEL TRASPORLI AL PROCESSO CIVILE, DELLA DISTINZIONE INTERCORRENTE TRA I DUE TIPI DI PROCESSO - ESIGENZE COMUNQUE IMPRESCINDIBILI - SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA', IN OGNI CASO, IN PRESENZA DI PREESISTENTI VALUTAZIONI SULLA STESSA 'RES IUDICANDA'.
SENT. 341/98 B. PROCESSO CIVILE - INCOMPATIBILITA' E DOVERE DI ASTENSIONE DEL GIUDICE - PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDO ALLE "SITUAZIONI PREGIUDICANTI" EMERSE NEL PROCESSO PENALE - NECESSITA' DI TENER CONTO, NEL TRASPORLI AL PROCESSO CIVILE, DELLA DISTINZIONE INTERCORRENTE TRA I DUE TIPI DI PROCESSO - ESIGENZE COMUNQUE IMPRESCINDIBILI - SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA', IN OGNI CASO, IN PRESENZA DI PREESISTENTI VALUTAZIONI SULLA STESSA 'RES IUDICANDA'.
Testo
Come la Corte costituzionale non ha mancato di rilevare, i principi da essa enunciati riguardo alle "situazioni pregiudicanti" descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per se incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalita' con cui la funzione e' stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione", non sono trasferibili al processo civile senza tener conto della netta distinzione tra questo e il processo penale. Esigenza imprescindibile, in ogni caso, pertanto, anche per il processo civile, rimane solo quella di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a ripercorrere lo stesso itinerario logico precedentemente seguito, sicche' condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilita' endoprocessuale e' la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa 'res iudicanda'. - Cfr. S. nn. 351/1997, 306/1997, 307/1997, 308/1997, 432/1995, 326/1997, 51/1998 e 131/1996. red.: S. Pomodoro
Come la Corte costituzionale non ha mancato di rilevare, i principi da essa enunciati riguardo alle "situazioni pregiudicanti" descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per se incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalita' con cui la funzione e' stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione", non sono trasferibili al processo civile senza tener conto della netta distinzione tra questo e il processo penale. Esigenza imprescindibile, in ogni caso, pertanto, anche per il processo civile, rimane solo quella di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a ripercorrere lo stesso itinerario logico precedentemente seguito, sicche' condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilita' endoprocessuale e' la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa 'res iudicanda'. - Cfr. S. nn. 351/1997, 306/1997, 307/1997, 308/1997, 432/1995, 326/1997, 51/1998 e 131/1996. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 34