Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Richiesta di referendum abrogativo volto, mediante la tecnica c.d. del ritaglio, a consentire che il magistrato possa essere citato direttamente nel giudizio civile risarcitorio da parte di chi lamenti il danno - Quesito manipolativo, non interamente abrogativo, ambiguo e contraddittorio - Inammissibilità della richiesta. (Classif. 147002).
È dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di alcune espressioni lessicali contenute negli artt. 2, comma 1, 4, comma 2, 6, comma 1, e 16, commi 4 e 5, della legge n. 117 del 1988, che disciplina il regime di responsabilità civile dei magistrati, per danni arrecati nell'esercizio delle funzioni loro demandate. L'introduzione - mediante il quesito promosso da cinque Consigli regionali - dell'azione civile diretta nei confronti del magistrato senza alcun filtro, in conseguenza di un impiego della c.d. tecnica del ritaglio - così intendendo superare la vigente normativa che, invece, prevede forme di responsabilità del magistrato solo in sede di rivalsa da parte dello Stato, ove quest'ultimo sia stato condannato al risarcimento in sede civile, mentre, in caso di reato, la responsabilità del magistrato non consegue ad un'azione intentata nei suoi confronti innanzi al giudice civile, se non per effetto di una previa condanna penale - volgerebbe quest'ultima dalla finalità che le è propria a quella che è invece preclusa ad un istituto meramente abrogativo, ossia alla finalità di introdurre una disciplina giuridica nuova, mai voluta dal legislatore, e perciò frutto di una manipolazione creativa. Altre ragioni di inammissibilità concernono la scarsa chiarezza e ambiguità del quesito, e comunque la sua inidoneità a conseguire il fine, pur inammissibile, di dare vita ad un'autonoma azione risarcitoria, direttamente esperibile verso il magistrato, in quanto tale azione, perché sia obiettivamente nuova, e non il frutto di una mera intenzione indeterminata e priva di contenuti, non può prescindere da regole, anche minime, in grado di imprimerle quanto necessario ad inserirsi coerentemente nell'ordinamento processuale. Al contrario, la normativa di risulta sarebbe caratterizzata da un'unica disposizione concernente competenza e termini dell'azione risarcitoria, senza che fosse rimodellata in modo da poter regolare, invece, due azioni distinte, contro lo Stato e contro il magistrato. Ne consegue che non soltanto mancherebbe analoga disciplina quanto all'azione verso il magistrato, ma anche che tale silenzio renderebbe in radice normativamente dubbio, anche per l'elettore, se tale azione prenda davvero corpo insieme con la responsabilità diretta dello Stato. Infine, il quesito manca di rendere chiaro all'elettore il rapporto che si creerebbe con la responsabilità del magistrato, e, in particolare, se la prima abbia natura solidale o sussidiaria rispetto alla seconda. (Precedenti: S. 40/2000 - mass. 25174; S. 35/2000 - mass. 25151; S. 34/2000 - mass. 25168; S. 33/2000 - mass. 25138; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 30/1997 - mass. 23124; S. 26/1987 - mass. 4037; S. 16/1978).