Sentenza 341/1998 (ECLI:IT:COST:1998:341)
Massima numero 24122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Titolo
SENT. 341/98 C. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - MANCATA PREVISIONE PER I GIUDICI A CUI LA CAUSA, IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI NULLITA', IN APPELLO, PER PRETERMISSIONE DI LITISCONSORTI, DI SENTENZA DA ESSI PRONUNCIATA, VENGA RESTITUITA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'-TERZIETA' DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA, IN VIA DI PRINCIPIO, TRA LE DUE FASI DEL GIUDIZIO, DI COINCIDENZA DI 'RES IUDICANDA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA', IN CONCRETO, PER PARTICOLARI CIRCOSTANZE, DI DOVERE DI ASTENSIONE PER IL SINGOLO GIUDICE.
SENT. 341/98 C. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - MANCATA PREVISIONE PER I GIUDICI A CUI LA CAUSA, IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI NULLITA', IN APPELLO, PER PRETERMISSIONE DI LITISCONSORTI, DI SENTENZA DA ESSI PRONUNCIATA, VENGA RESTITUITA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'-TERZIETA' DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA, IN VIA DI PRINCIPIO, TRA LE DUE FASI DEL GIUDIZIO, DI COINCIDENZA DI 'RES IUDICANDA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA', IN CONCRETO, PER PARTICOLARI CIRCOSTANZE, DI DOVERE DI ASTENSIONE PER IL SINGOLO GIUDICE.
Testo
Non e' fondata, sotto il profilo - dedotto in riferimento ai principi di ragionevolezza e tutela del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.) - della imparzialita'-terzieta' del giudice, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. In tale situazione, di reinizio - come riconosciuto anche dalla Cassazione - dello stesso grado di giudizio (c.d. rinvio improprio), la vicenda processuale e' destinata, infatti, di norma, a svilupparsi in una trattazione del tutto distinta rispetto a quella precedentemente tenuta in violazione del diritto di partecipazione di una o piu' parti, il cui apporto, in questa fase, puo' far assumere al processo una diversa configurazione anche sotto il profilo oggettivo, e pertanto, mancando in linea di principio la sovrapposizione del nuovo giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, appare coerente, sotto il profilo della imparzialita' e terzieta', la scelta legislativa di non vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del medesimo giudice. Il che beninteso non esclude il dovere del singolo giudice di avvalersi dello strumento previsto dal capoverso dello stesso art. 51 cod. proc. civ., allorquando, venendo in concreto a profilarsi proprio quella sovrapposizione dei due giudizi esclusa in via generale, ravvisi in cio' la sussistenza di gravi ragioni d'astensione. - Cfr. S. n. 326/1997. V. anche Cassazione, Sez. un. civ. 19 dicembre 1991, n. 13714. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata, sotto il profilo - dedotto in riferimento ai principi di ragionevolezza e tutela del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.) - della imparzialita'-terzieta' del giudice, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. In tale situazione, di reinizio - come riconosciuto anche dalla Cassazione - dello stesso grado di giudizio (c.d. rinvio improprio), la vicenda processuale e' destinata, infatti, di norma, a svilupparsi in una trattazione del tutto distinta rispetto a quella precedentemente tenuta in violazione del diritto di partecipazione di una o piu' parti, il cui apporto, in questa fase, puo' far assumere al processo una diversa configurazione anche sotto il profilo oggettivo, e pertanto, mancando in linea di principio la sovrapposizione del nuovo giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, appare coerente, sotto il profilo della imparzialita' e terzieta', la scelta legislativa di non vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del medesimo giudice. Il che beninteso non esclude il dovere del singolo giudice di avvalersi dello strumento previsto dal capoverso dello stesso art. 51 cod. proc. civ., allorquando, venendo in concreto a profilarsi proprio quella sovrapposizione dei due giudizi esclusa in via generale, ravvisi in cio' la sussistenza di gravi ragioni d'astensione. - Cfr. S. n. 326/1997. V. anche Cassazione, Sez. un. civ. 19 dicembre 1991, n. 13714. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte