Sentenza 341/1998 (ECLI:IT:COST:1998:341)
Massima numero 24123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Titolo
SENT. 341/98 D. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - MANCATA PREVISIONE PER I GIUDICI A CUI LA CAUSA, IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI NULLITA', IN APPELLO, PER PRETERMISSIONE DI LITISCONSORTI, DI SENTENZA DA ESSI PRONUNCIATA, VENGA RESTITUITA - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE NORME CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, IL RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRO GIUDICE IN SEGUITO ALL'ANNULLAMENTO, IN CASSAZIONE, DELLA SENTENZA IMPUGNATA, E LE DIVERSE IPOTESI IN RELAZIONE ALLE QUALI E' SPECIFICATAMENTE PREVISTO IL DOVERE DEL GIUDICE DI ASTENERSI - INSUSSISTENZA - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 341/98 D. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - MANCATA PREVISIONE PER I GIUDICI A CUI LA CAUSA, IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI NULLITA', IN APPELLO, PER PRETERMISSIONE DI LITISCONSORTI, DI SENTENZA DA ESSI PRONUNCIATA, VENGA RESTITUITA - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE NORME CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, IL RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRO GIUDICE IN SEGUITO ALL'ANNULLAMENTO, IN CASSAZIONE, DELLA SENTENZA IMPUGNATA, E LE DIVERSE IPOTESI IN RELAZIONE ALLE QUALI E' SPECIFICATAMENTE PREVISTO IL DOVERE DEL GIUDICE DI ASTENERSI - INSUSSISTENZA - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento al principio di eguaglianza per disparita' di trattamento (art. 3 Cost.), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. Le norme richiamate dal giudice 'a quo' quali 'tertia comparationis' (art. 383, comma 1, cod. proc. civ - concernente la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che l'ha pronunciata - e lo stesso art. 51, comma 1, n. 4 - che fa obbligo di astenersi, fra l'altro, al magistrato che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo -) disciplinano infatti fattispecie palesemente diverse. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata, in riferimento al principio di eguaglianza per disparita' di trattamento (art. 3 Cost.), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. Le norme richiamate dal giudice 'a quo' quali 'tertia comparationis' (art. 383, comma 1, cod. proc. civ - concernente la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che l'ha pronunciata - e lo stesso art. 51, comma 1, n. 4 - che fa obbligo di astenersi, fra l'altro, al magistrato che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo -) disciplinano infatti fattispecie palesemente diverse. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte