Sentenza 342/1998 (ECLI:IT:COST:1998:342)
Massima numero 24111
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 342/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - GIUDIZIO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA, PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO, DAL DOTT. BRUNO CONTRADA, CONTRO IL SENATORE CARMINE MANCUSO, A SEGUITO DELLE FRASI PRONUNCIATE DA QUEST'ULTIMO IN UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA SUI DELITTI DI MAFIA . DELIBERAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, IN DATA 20 SETTEMBRE 1995, CON LA QUALE VENIVA DICHIARATA, AI SENSI DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST., L'INSINDACABILITA' DI TALI ESPRESSIONI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL TRIBUNALE DI PALERMO SUL PRESUPPOSTO CHE IL COMPORTAMENTO DEL SEN. MANCUSO DOVESSE INVECE RICONDURSI A VICENDE PERSONALI - ASSERITA ESCLUSIONE DI EFFETTI OSTATIVI ALLA PROPONIBILITA' DEL CONFLITTO, DA PARTE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 129 DEL 1996 - DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA OLTRE IL TERMINE STABILITO - IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 342/98. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - GIUDIZIO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA, PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO, DAL DOTT. BRUNO CONTRADA, CONTRO IL SENATORE CARMINE MANCUSO, A SEGUITO DELLE FRASI PRONUNCIATE DA QUEST'ULTIMO IN UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA SUI DELITTI DI MAFIA . DELIBERAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, IN DATA 20 SETTEMBRE 1995, CON LA QUALE VENIVA DICHIARATA, AI SENSI DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST., L'INSINDACABILITA' DI TALI ESPRESSIONI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL TRIBUNALE DI PALERMO SUL PRESUPPOSTO CHE IL COMPORTAMENTO DEL SEN. MANCUSO DOVESSE INVECE RICONDURSI A VICENDE PERSONALI - ASSERITA ESCLUSIONE DI EFFETTI OSTATIVI ALLA PROPONIBILITA' DEL CONFLITTO, DA PARTE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 129 DEL 1996 - DEPOSITO DEL RICORSO IN CANCELLERIA OLTRE IL TERMINE STABILITO - IMPROCEDIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica con ricorso notificato il 2 febbraio 1998 e depositato in cancelleria il 2 maggio 1998, in quanto - posto che, affinche' si apra ritualmente la seconda fase successiva a quella di ammissibilita' del conflitto, e' necessario (art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza di ammissibilita' agli organi interessati, ed entro venti giorni dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite; che, nell'attuale regolamentazione, si tratta di un adempimento necessario, che deve essere compiuto nel termine previsto, entro il quale deve aver luogo anche la costituzione delle parti; e che dal medesimo termine decorre infine la intera sequenza di ulteriori termini previsti per la prosecuzione del giudizio (art. 26, comma 4, norme integrative) - il Tribunale di Palermo ha depositato il ricorso al di la' del termine stabilito. - S. nn. 87/1977, 449/1977. red.: S. Di Palma
E' improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Palermo nei confronti del Senato della Repubblica con ricorso notificato il 2 febbraio 1998 e depositato in cancelleria il 2 maggio 1998, in quanto - posto che, affinche' si apra ritualmente la seconda fase successiva a quella di ammissibilita' del conflitto, e' necessario (art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza di ammissibilita' agli organi interessati, ed entro venti giorni dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite; che, nell'attuale regolamentazione, si tratta di un adempimento necessario, che deve essere compiuto nel termine previsto, entro il quale deve aver luogo anche la costituzione delle parti; e che dal medesimo termine decorre infine la intera sequenza di ulteriori termini previsti per la prosecuzione del giudizio (art. 26, comma 4, norme integrative) - il Tribunale di Palermo ha depositato il ricorso al di la' del termine stabilito. - S. nn. 87/1977, 449/1977. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26