Ordinanza 343/1998 (ECLI:IT:COST:1998:343)
Massima numero 24141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  14/07/1998;  Decisione del  14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 343/98. SANITA' PUBBLICA - CASE DI CURA PRIVATE - ATTRIBUZIONE AL MINISTRO DELLA SANITA', CON NORMA DELLA LEGGE N. 132 DEL 1968 (CONCERNENTE GLI ENTI OSPEDALIERI E L'ASSISTENZA OSPEDALIERA) DEL POTERE DI REGOLARE, CON PROPRIO DECRETO, IN MATERIA, I REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI, NONCHE' LE ATTREZZATURE, DELLE CASE DI CURA PRIVATE, L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE, E I REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE SANITARIO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA ECONOMICA ED AI LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETA' - LAMENTATA INCIDENZA, ALTRESI', SULLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI E SULLA COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RIGUARDO ALL'EMANAZIONE DI REGOLAMENTI CON EFFICACIA GENERALE NELL'ORDINAMENTO - INADEMPIMENTO, DA PARTE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE, DELL'ONERE, NEL CASO PARTICOLARMENTE RIGOROSO, DI INDIVIDUARE, AGLI EFFETTI DELLA MOTIVAZIONE DELLA PERDURANTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE, LE CONCRETE E ATTUALI FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, da parte del rimettente Consiglio di Stato, in punto di perdurante rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42, 117, 118 e 87 Cost., nei confronti dell'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) che attribuiva al Ministro della sanita' il potere di regolare, con proprio decreto, i requisiti tecnici e costruttivi - nonche' le attrezzature - delle case di cura private, l'ordinamento dei servizi e del personale delle medesime e i requisiti necessari per l'esercizio in esse delle funzioni di direttore sanitario responsabile. Invero, in una situazione processuale come quella in cui l'atto di promovimento e' stato emesso, a distanza di oltre sedici anni dal ricorso in appello - con cui il giudizio di provenienza era stato instaurato - contro la sentenza n. 334 del 1979 - con la quale il TAR del Lazio aveva respinto un ricorso contro il decreto del Ministero della sanita' emanato, sulla base della denunciata disposizione, il 5 agosto 1977 - e dopo il sopravvenire di una complessa normativa, in cui si era inserito il d.P.C.m. 27 giugno 1986 che, recando una nuova disciplina dell'intera materia, aveva, se non tacitamente abrogato, certamente modificato la norma censurata - situazione processuale nella quale - secondo i principi enunciati al riguardo dalla Corte costituzionale - piu' rigoroso era dunque l'onere, per l'autorita' rimettente, di indicare i concreti elementi della fattispecie sottoposta al suo esame e di esporre le argomentazioni che fondano il giudizio di rilevanza, l'ordinanza di rinvio non offre in proposito adeguati elementi descrittivi - specie per cio' che riguarda la posizione, originaria e attuale, delle case di cura ricorrenti nel giudizio 'a quo', non costituitesi davanti alla Corte - ma solo apodittiche affermazioni circa gli effetti di un'ipotetica sentenza di accoglimento, risultando di conseguenza del tutto carenti i requisiti richiesti per poter dare ingresso al promosso incidente. - Riguardo alla necessita', in certe situazioni, che il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel giudizio 'a quo', sia particolarmente rigoroso, v. O. nn. 79/1988 e 419/1977. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 87

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23