Ordinanza 344/1998 (ECLI:IT:COST:1998:344)
Massima numero 24140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
14/07/1998; Decisione del
14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 344/98. PENSIONI - REGIONE SICILIANA - BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' E RIDUZIONE DEI RELATIVI TRATTAMENTI - NORME DI LEGGI DELLA REGIONE RITENUTE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE AL PERSONALE DELLA STESSA DELLA NORMATIVA STATALE, DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE, EMANATA IN MATERIA NEL PERIODO 1992-1995 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI UNITA' ED INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA - CONTRADDIZIONI INSUPERABILI NELLA MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE - NATURA DI MERA INTERPRETAZIONE, E SOLO IN APPARENZA DI COSTITUZIONALITA', DELLE SOLLEVATE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 344/98. PENSIONI - REGIONE SICILIANA - BLOCCO DEI PENSIONAMENTI DI ANZIANITA' E RIDUZIONE DEI RELATIVI TRATTAMENTI - NORME DI LEGGI DELLA REGIONE RITENUTE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE AL PERSONALE DELLA STESSA DELLA NORMATIVA STATALE, DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE, EMANATA IN MATERIA NEL PERIODO 1992-1995 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI UNITA' ED INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA - CONTRADDIZIONI INSUPERABILI NELLA MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE DI RIMESSIONE - NATURA DI MERA INTERPRETAZIONE, E SOLO IN APPARENZA DI COSTITUZIONALITA', DELLE SOLLEVATE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in via incidentale, con ordinanze della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, nei confronti, in primo luogo, dell'art. 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale della Regione) e, in subordine, dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale riguardo alla sospensione del trattamento anticipato di pensione), denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 5 Cost., in quanto entrambi avrebbero, anche se in vario modo, impedito l'applicazione al personale della Regione della normativa statale in materia di "blocco" dei pensionamenti di anzianita' e di riduzione dei relativi trattamenti, emanata nel periodo 1992-1995 (d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. in legge 14 novembre 1992, n. 438, e leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e 8 agosto 1995, n. 335). La evidente contraddizione in cui l'autorita' rimettente e' incorsa nel sollevare le questioni dopo avere, in tutte e due le ordinanze, dato per scontata la diretta applicabilita' anche in Sicilia delle suddette disposizioni di legge statali in quanto "norme fondamentali di riforme economico-sociali" prevalenti sulla contrastante legislazione regionale in virtu' del meccanismo abrogativo di cui all'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e, di riflesso, la inapplicabilita' delle norme regionali impugnate, rivela infatti un esclusivo intento di cercare l'avallo della Corte a sostegno delle proprie tesi interpretative e dunque in vista di una finalita' estranea al controllo di costituzionalita'. Ne' al riguardo appare pertinente il richiamo alle "ragioni essenziali di certezza del diritto" a cui si e' fatto riferimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1995, giacche' in quel caso - diversamente da quello ora in questione - il rimettente aveva espressamente affermato essere "non abrogate" le disposizioni di legge regionale ritenute in contrasto con la Costituzione. - Cfr. S. n. 153/1995 (gia' citata nel testo) ed inoltre, riguardo alla impossibilita' di valersi del giudizio di legittimita' costituzionale per risolvere questioni di mera interpretazione, 'ex plurimis', O. nn. 70/1998 e 410/1994, nonche' S. nn. 321/1995, 456/1989 e 242/1989. red.: S. Pomodoro
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale proposte, in via incidentale, con ordinanze della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, nei confronti, in primo luogo, dell'art. 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale della Regione) e, in subordine, dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale riguardo alla sospensione del trattamento anticipato di pensione), denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 5 Cost., in quanto entrambi avrebbero, anche se in vario modo, impedito l'applicazione al personale della Regione della normativa statale in materia di "blocco" dei pensionamenti di anzianita' e di riduzione dei relativi trattamenti, emanata nel periodo 1992-1995 (d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. in legge 14 novembre 1992, n. 438, e leggi 24 dicembre 1993, n. 537, 23 dicembre 1994, n. 724 e 8 agosto 1995, n. 335). La evidente contraddizione in cui l'autorita' rimettente e' incorsa nel sollevare le questioni dopo avere, in tutte e due le ordinanze, dato per scontata la diretta applicabilita' anche in Sicilia delle suddette disposizioni di legge statali in quanto "norme fondamentali di riforme economico-sociali" prevalenti sulla contrastante legislazione regionale in virtu' del meccanismo abrogativo di cui all'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e, di riflesso, la inapplicabilita' delle norme regionali impugnate, rivela infatti un esclusivo intento di cercare l'avallo della Corte a sostegno delle proprie tesi interpretative e dunque in vista di una finalita' estranea al controllo di costituzionalita'. Ne' al riguardo appare pertinente il richiamo alle "ragioni essenziali di certezza del diritto" a cui si e' fatto riferimento nella sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1995, giacche' in quel caso - diversamente da quello ora in questione - il rimettente aveva espressamente affermato essere "non abrogate" le disposizioni di legge regionale ritenute in contrasto con la Costituzione. - Cfr. S. n. 153/1995 (gia' citata nel testo) ed inoltre, riguardo alla impossibilita' di valersi del giudizio di legittimita' costituzionale per risolvere questioni di mera interpretazione, 'ex plurimis', O. nn. 70/1998 e 410/1994, nonche' S. nn. 321/1995, 456/1989 e 242/1989. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte