Ordinanza 345/1998 (ECLI:IT:COST:1998:345)
Massima numero 24142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  14/07/1998;  Decisione del  14/07/1998
Deposito del 24/07/1998; Pubblicazione in G. U. 02/09/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 345/98. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DI ATTI PROCESSUALI - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - TERMINE DI DIECI GIORNI DECORSO IL QUALE L'ATTO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO POSTALE, IN CASO DI ASSENZA DEL DESTINATARIO O DI RIFIUTO DELLE PERSONE ABILITATE A RICEVERE IL PIEGO, SI CONSIDERA NOTIFICATO - APPLICABILITA' A TALE TERMINE DELLA NORMA DI LEGGE DISPONENTE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAZIONALITA' CON INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - IMPOSSIBILITA' DI QUALIFICARE IL TERMINE IN QUESTIONE, IN QUANTO NON ATTINENTE AL COMPIMENTO DI ATTI, TERMINE PROCESSUALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari) nella parte in cui non prevede che il termine di dieci giorni, decorso il quale l'atto depositato presso l'ufficio postale, in caso di assenza del destinatario o di rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego, si considera notificato, rimanga sospeso durante il periodo feriale indicato nell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). Invero, anche se -come la Corte costituzionale ha riconosciuto- nella giurisprudenza relativa al processo civile e' divenuta dominante, agli effetti di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, una nozione di termine processuale non limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece a comprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, va rilevato che il termine di cui alla norma denunciata riguarda il momento perfezionativo della notifica e non gia' il compimento di uno degli atti suddetti e pertanto, non potendo essere qualificato, sotto nessun aspetto, processuale, risulta del tutto estraneo alla 'ratio' legittimante la sospensione dei termini nel periodo feriale. - V. S. n. 268/1993. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte