Sentenza 346/1998 (ECLI:IT:COST:1998:346)
Massima numero 24172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  22/09/1998;  Decisione del  22/09/1998
Deposito del 23/09/1998; Pubblicazione in G. U. 30/09/1998
Massime associate alla pronuncia:  24173


Titolo
SENT. 346/98 A. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI - NOTIFICAZIONE DI ATTI A MEZZO POSTA - RIFIUTO DI RICEVERE IL PIEGO DA PARTE DELLE PERSONE ABILITATE ALLA RICEZIONE - TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO - IMPOSSIBILITA' PER IL DESTINATARIO DI AVERE CONOSCENZA DEL DEPOSITO DELL'ATTO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISPOSIZIONE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), <>, in quanto - posto che, nel sistema delineato dalla predetta legge, l'ufficiale giudiziario puo' utilizzare il servizio postale per la notificazione di tutti gli atti in materia civile, amministrativa e penale, salvo che l'autorita' giudiziaria disponga, o la parte richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente; e che in materia civile e amministrativa, inoltre, egli deve sempre avvalersi del servizio postale per le notificazioni da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, se la parte non chieda che la notificazione sia eseguita personalmente - deve escludersi che la diversita' di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime. Infatti, mentre per quest'ultima ipotesi l'art. 140 cod. proc. civ. impone all'ufficiale giudiziario di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalita' indicate, allo scopo di garantire che il notificatario abbia una effettiva possibilita' di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, una disposizione siffatta manca invece nella disciplina censurata, che, pertanto, risulta, al tempo stesso, priva di ragionevolezza e lesiva della possibilita' di conoscenza dell'atto da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. - Cfr. S. n. 591/1989 e O. nn. 429/1988, 899/1988 e 138/1990. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte