Sentenza 346/1998 (ECLI:IT:COST:1998:346)
Massima numero 24173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
22/09/1998; Decisione del
22/09/1998
Deposito del 23/09/1998; Pubblicazione in G. U. 30/09/1998
Massime associate alla pronuncia:
24172
Titolo
SENT. 346/98 B. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI - NOTIFICAZIONE DI ATTI A MEZZO POSTA - MANCATO RITIRO DEL PIEGO DA PARTE DEL DESTINATARIO - RESTITUZIONE AL MITTENTE DOPO DIECI GIORNI DAL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO POSTALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 346/98 B. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI DI ATTI GIUDIZIARI - NOTIFICAZIONE DI ATTI A MEZZO POSTA - MANCATO RITIRO DEL PIEGO DA PARTE DEL DESTINATARIO - RESTITUZIONE AL MITTENTE DOPO DIECI GIORNI DAL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO POSTALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), <>, in quanto - premesso che la funzione propria della notificazione e' quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa - la disposizione denunciata, in un contesto sociale ben diverso da quello esistente all'epoca della sua emanazione risulta gravemente pregiudizievole per il notificatario, il quale, nel caso di assenza dall'abitazione, dall'azienda o dall'ufficio, che si protragga per oltre dieci giorni e di mancanza delle persone indicate al secondo e al terzo comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 citata, non e' piu' posto nelle condizioni di ritirare il piego, diversamente da quanto si verifica per il destinatario di una notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., e si trova percio' in una situazione di impossibilita' o comunque di notevole difficolta' di individuazione dell'atto notificatogli, tale da potergli precludere in concreto ogni effettiva possibilita' di difesa. - V. massima A. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte