Sentenza 349/1998 (ECLI:IT:COST:1998:349)
Massima numero 24185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
28/09/1998; Decisione del
28/09/1998
Deposito del 09/10/1998; Pubblicazione in G. U. 14/10/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 349/98. ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE DI IDONEITA' - REQUISITI - DIVARIO DI ETA' MINIMO DI DICIOTTO ANNI TRA ADOTTANTI E ADOTTANDO - POSSIBILITA' DI DEROGA, PUR RIMANENDO LA DIFFERENZA DI ETA' COMPRESA IN QUELLA DI SOLITO INTERCORRENTE TRA GENITORI E FIGLI, AL FINE DI EVITARE UN DANNO GRAVE E NON ALTRIMENTI EVITABILE AL MINORE - LAMENTATA PRECLUSIONE - PRETESA MANCATA TUTELA DEGLI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI ATTINENTI ALLA FAMIGLIA E AI MINORI - RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 349/98. ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE DI IDONEITA' - REQUISITI - DIVARIO DI ETA' MINIMO DI DICIOTTO ANNI TRA ADOTTANTI E ADOTTANDO - POSSIBILITA' DI DEROGA, PUR RIMANENDO LA DIFFERENZA DI ETA' COMPRESA IN QUELLA DI SOLITO INTERCORRENTE TRA GENITORI E FIGLI, AL FINE DI EVITARE UN DANNO GRAVE E NON ALTRIMENTI EVITABILE AL MINORE - LAMENTATA PRECLUSIONE - PRETESA MANCATA TUTELA DEGLI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI ATTINENTI ALLA FAMIGLIA E AI MINORI - RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 30, commi primo e secondo, e 31 Cost., l'art. 6, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, in quanto - posto che, in continuita' con gli orientamenti gia' espressi per il superamento dell'assoluta rigidita' delle prescrizioni normative relative alla differenza di eta' fra coniugi adottanti ed adottando, questa Corte ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessita' di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di eta' rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - le valutazioni gia' espresse per il divario massimo di eta', tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione, per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dalla disposizione impugnata. - S. nn. 303/1996, 148/1992, 44/1990, 183/1988. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 30, commi primo e secondo, e 31 Cost., l'art. 6, comma 2, l. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'eta' di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'eta' dell'adottando, pur rimanendo la differenza di eta' compresa in quella che di solito intercorre fra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, in quanto - posto che, in continuita' con gli orientamenti gia' espressi per il superamento dell'assoluta rigidita' delle prescrizioni normative relative alla differenza di eta' fra coniugi adottanti ed adottando, questa Corte ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessita' di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di eta' rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - le valutazioni gia' espresse per il divario massimo di eta', tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione, per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dalla disposizione impugnata. - S. nn. 303/1996, 148/1992, 44/1990, 183/1988. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 2
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte