Sentenza 350/1998 (ECLI:IT:COST:1998:350)
Massima numero 24187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  28/09/1998;  Decisione del  28/09/1998
Deposito del 09/10/1998; Pubblicazione in G. U. 14/10/1998
Massime associate alla pronuncia:  24186  24219


Titolo
SENT. 350/98 B. ESECUZIONE FORZATA - DISCIPLINA DEI PIGNORAMENTI NELLE CONTABILITA' SPECIALI DELLE PREFETTURE - PREVISTA NON ASSOGGETTABILITA' ALLA COMUNE PROCEDURA ESECUTIVA PER LE SOMME O I CREDITI DESTINATI AL SODDISFACIMENTO DI SPECIFICHE FINALITA' PUBBLICHE - CONSEGUENTE IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA', A PENA DI NULLITA' RILEVABILE D'UFFICIO - LAMENTATA PREVISIONE DI PARTICOLARE PROCEDURA DIVERSA DAI CONSOLIDATI STRUMENTI PROCESSUALI CON INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA COMPETENZA TERRITORIALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA 'PAR CONDICIO CREDITORUM' - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E, IN PARTICOLARE, DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CONFRONTI DELLA P.A. - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, d.l. 25 maggio 1994, n. 313, conv., con modificazioni, nella l. 22 luglio 1994, n. 460, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 Cost., - che stabiliscono l'impignorabilita' o insequestrabilita' dei fondi che hanno le destinazioni indicate nella stessa disposizione e disciplinano le operazioni che deve compiere il funzionario responsabile, al quale i pignoramenti o i sequestri che hanno per oggetto somme affluite nelle contabilita' speciali vanno notificati con le modalita' previste per l'espropriazione mobiliare presso il debitore - in quanto, ritenuto non fondato il dubbio di legittimita' costituzionale della norma che non ammette, a pena di nullita' da rilevare d'ufficio, tale forma di pignoramento per i fondi affluiti nelle contabilita' speciali, prevedendo, invece, quello presso il funzionario responsabile della gestione contabile dei fondi, non trova alcuna applicazione nel giudizio principale (promosso da un creditore che, avendo notificato atto di pignoramento presso terzi in danno del Ministero dell'interno alla Banca d'Italia - servizio di tesoreria provinciale, e non essendo questa comparsa a rendere dichiarazione di terzo, aveva chiesto che si procedesse ad accertare l'obbligo del terzo) la disciplina relativa sia alla impignorabilita' di quella parte delle somme affluite nelle contabilita' speciali che hanno una specifica destinazione prevista dalla legge, sia alla determinazione della prefettura competente, individuata in quella nella cui circoscrizione risiede il privato interessato (v. Massima "A"). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte