Sentenza 350/1998 (ECLI:IT:COST:1998:350)
Massima numero 24219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
28/09/1998; Decisione del
28/09/1998
Deposito del 09/10/1998; Pubblicazione in G. U. 14/10/1998
Titolo
SENT. 350/98 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO - INTERVENTO DI PARTE ESTRANEA AL GIUDIZIO PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA' - INTERVENTO DELLA BANCA D'ITALIA, QUALE ORGANO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, L. N. 87 DEL 1953 - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 350/98 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO - INTERVENTO DI PARTE ESTRANEA AL GIUDIZIO PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA' - INTERVENTO DELLA BANCA D'ITALIA, QUALE ORGANO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, L. N. 87 DEL 1953 - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile l'intervento nel giudizio di legittimita' costituzionale della Banca d'Italia, quale tesoreria provinciale dello Stato, sia perche', nel processo principale di espropriazione presso terzi, la Banca d'Italia ha veste di terzo chiamato dal creditore pignorante a dichiarare di quali somme fosse debitore nei confronti dell'espropriato; sia perche' - siccome l'art. 20, comma 2, l. n. 87 del 1953, stabilendo che gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio nel contesto della disciplina della rappresentanza e della difesa davanti alla Corte costituzionale - anche quella relativa agli organi dello Stato e' regola che riguarda la rappresentanza e difesa nel giudizio; sia, comunque, perche' alla Banca d'Italia, quale esercente il servizio di tesoreria provinciale, non puo' essere attribuita la qualifica di organo dello Stato. (V. Massima B). red.: S. Di Palma
E' inammissibile l'intervento nel giudizio di legittimita' costituzionale della Banca d'Italia, quale tesoreria provinciale dello Stato, sia perche', nel processo principale di espropriazione presso terzi, la Banca d'Italia ha veste di terzo chiamato dal creditore pignorante a dichiarare di quali somme fosse debitore nei confronti dell'espropriato; sia perche' - siccome l'art. 20, comma 2, l. n. 87 del 1953, stabilendo che gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio nel contesto della disciplina della rappresentanza e della difesa davanti alla Corte costituzionale - anche quella relativa agli organi dello Stato e' regola che riguarda la rappresentanza e difesa nel giudizio; sia, comunque, perche' alla Banca d'Italia, quale esercente il servizio di tesoreria provinciale, non puo' essere attribuita la qualifica di organo dello Stato. (V. Massima B). red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte