Sentenza 351/1998 (ECLI:IT:COST:1998:351)
Massima numero 24204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
28/09/1998; Decisione del
28/09/1998
Deposito del 09/10/1998; Pubblicazione in G. U. 14/10/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 351/98. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ONERE DI DIMOSTRAZIONE DELL'APPARTENENZA DEL BENE MEDIANTE ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DI DATA ANTERIORE A QUELLA DI CONSEGNA DEL RUOLO - LAMENTATA ECCESSIVA GRAVOSITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DI DETTO ONERE CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESIGENZA DI PRONTA REALIZZAZIONE DEL CREDITO FISCALE ATTUATA CON PROCEDURE E CRITERI DI SEMPLICITA' E DI SPEDITEZZA - DIVERSITA' DI CONDIZIONE DEL CREDITO FISCALE E DI POSIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE IMPOSTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 351/98. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ONERE DI DIMOSTRAZIONE DELL'APPARTENENZA DEL BENE MEDIANTE ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DI DATA ANTERIORE A QUELLA DI CONSEGNA DEL RUOLO - LAMENTATA ECCESSIVA GRAVOSITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DI DETTO ONERE CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESIGENZA DI PRONTA REALIZZAZIONE DEL CREDITO FISCALE ATTUATA CON PROCEDURE E CRITERI DI SEMPLICITA' E DI SPEDITEZZA - DIVERSITA' DI CONDIZIONE DEL CREDITO FISCALE E DI POSIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE IMPOSTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, nel disciplinare l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale, consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero con sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta anteriormente allo stesso anno. Premesso che la disciplina dell'ammissibilita' e del regime delle prove e' rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalita' del legislatore, il quale puo' , per determinati rapporti, porre limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano il regime delle prove quando l'azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale; una volta ammessa, nella disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate, la presunzione di appartenenza al contribuente dei beni mobili pignorati nella sua casa di abitazione, non e' di per se' arbitrario porre limiti alla prova contraria, giacche' una disciplina di essi, diversa da quella prevista per la comune esecuzione forzata, trova giustificazione nelle specifiche finalita' del procedimento di esecuzione esattoriale e nella diversita' di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella riscossione coattiva delle imposte. Ne' il richiedere una prova piu' onerosa, quale e' quella documentale, destinata a dare inequivoca certezza della proprieta' dei beni in base a un titolo di acquisto anteriore al verificarsi del presupposto al quale e' collegato il rapporto obbligatorio tributario, comporta una preclusione dell'azione del terzo, diretta a dimostrare in giudizio il proprio diritto sui beni pignorati. - Cfr., sulla finalita' della disciplina speciale della riscossione coattiva, S. nn. 415/1996, 444/1995 e 358/1994; sulla discrezionalita' del legislatore nel modellare il regime delle prove nel processo, S. nn. 560/1989 e 251/1989, 94/1973 e 128/1972; O. nn. 307/1995 e 233/1986. red.: S. Evangelista
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, nel disciplinare l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale, consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero con sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta anteriormente allo stesso anno. Premesso che la disciplina dell'ammissibilita' e del regime delle prove e' rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalita' del legislatore, il quale puo' , per determinati rapporti, porre limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano il regime delle prove quando l'azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale; una volta ammessa, nella disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate, la presunzione di appartenenza al contribuente dei beni mobili pignorati nella sua casa di abitazione, non e' di per se' arbitrario porre limiti alla prova contraria, giacche' una disciplina di essi, diversa da quella prevista per la comune esecuzione forzata, trova giustificazione nelle specifiche finalita' del procedimento di esecuzione esattoriale e nella diversita' di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella riscossione coattiva delle imposte. Ne' il richiedere una prova piu' onerosa, quale e' quella documentale, destinata a dare inequivoca certezza della proprieta' dei beni in base a un titolo di acquisto anteriore al verificarsi del presupposto al quale e' collegato il rapporto obbligatorio tributario, comporta una preclusione dell'azione del terzo, diretta a dimostrare in giudizio il proprio diritto sui beni pignorati. - Cfr., sulla finalita' della disciplina speciale della riscossione coattiva, S. nn. 415/1996, 444/1995 e 358/1994; sulla discrezionalita' del legislatore nel modellare il regime delle prove nel processo, S. nn. 560/1989 e 251/1989, 94/1973 e 128/1972; O. nn. 307/1995 e 233/1986. red.: S. Evangelista
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte