Sentenza 352/1998 (ECLI:IT:COST:1998:352)
Massima numero 24174
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
28/09/1998; Decisione del
28/09/1998
Deposito del 09/10/1998; Pubblicazione in G. U. 14/10/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 352/98. SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI SANITARIE - ESAMI DI IDONEITA' NAZIONALE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI DIREZIONE NELLE STRUTTURE SANITARIE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - AMMESSA POSSIBILITA' CHE TALI ESAMI SIANO ORGANIZZATI, A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE, NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, IN BASE A LEGGE DELLA PROVINCIA, "NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DAL REGOLAMENTO" - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA NEI CONFRONTI DELLO STATO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA E DI PRINCIPI, PACIFICI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, IN FORZA DEI QUALI LA POTESTA' DELLA PROVINCIA IN MATERIA NON PUO' SOFFRIRE LIMITI POSTI DA ATTI NON LEGISLATIVI - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI DEDOTTI.
SENT. 352/98. SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI SANITARIE - ESAMI DI IDONEITA' NAZIONALE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI DIREZIONE NELLE STRUTTURE SANITARIE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - AMMESSA POSSIBILITA' CHE TALI ESAMI SIANO ORGANIZZATI, A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE, NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, IN BASE A LEGGE DELLA PROVINCIA, "NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DAL REGOLAMENTO" - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA NEI CONFRONTI DELLO STATO - RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA E DI PRINCIPI, PACIFICI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, IN FORZA DEI QUALI LA POTESTA' DELLA PROVINCIA IN MATERIA NON PUO' SOFFRIRE LIMITI POSTI DA ATTI NON LEGISLATIVI - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI DEDOTTI.
Testo
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato dalla Provincia autonoma di Bolzano, deve dichiararsi che non spetta allo Stato disciplinare, con il regolamento emanato con decreto del Ministro della sanita' 16 maggio 1996, n. 413, nell'ambito della Provincia di Bolzano, gli esami di idoneita' all'esercizio di funzioni di direzione nelle strutture sanitarie. Di conseguenza l'art. 28 dell'impugnato regolamento, secondo il quale, a tutela dei cittadini di lingua tedesca, possono essere organizzati in Provincia di Bolzano esami di idoneita' disciplinati con legge della Provincia, "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento", va annullato. In materia di professioni sanitarie, infatti, nell'art. 3 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita' emanate con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e' bensi' previsto che restino ferme le competenze degli organi statali riguardo agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali, disponendosi pero' al tempo stesso -in forza delle modifiche apportate in proposito dall'art. 1 delle Norme di attuazione a loro volta emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - che nella Provincia di Bolzano tali esami possono essere organizzati con l'osservanza, tuttavia, dell'art. 5 delle Norme di attuazione in materia di igiene e sanita' emanate, ad integrazione del d.P.R. n. 474 del 1975, con d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, secondo il quale la potesta' legislativa riconosciuta al riguardo alla Provincia autonoma - a garanzia del diritto dei candidati di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca - deve esercitarsi "nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali". Cosicche', nel fissare, in luogo di questo, il limite del "rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento", l'impugnato art. 28 del decreto ministeriale, concreta una palese violazione delle Norme di attuazione statutaria, alla quale peraltro si aggiunge quella del principio -pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale- secondo il quale non e' ammissibile che norme dirette a limitare l'esercizio delle competenze regionali e provinciali siano poste attraverso un decreto ministeriale. Pertanto - assorbiti i motivi ulteriormente dedotti nel ricorso - deve riconoscersi che la denunciata lesione della sfera di competenza della Provincia autonoma senza dubbio sussiste. - Riguardo al su richiamato principio della giurisprudenza della Corte costituzionale v., 'ex plurimis', S. n. 204/1991. red.: S. Pomodoro
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato dalla Provincia autonoma di Bolzano, deve dichiararsi che non spetta allo Stato disciplinare, con il regolamento emanato con decreto del Ministro della sanita' 16 maggio 1996, n. 413, nell'ambito della Provincia di Bolzano, gli esami di idoneita' all'esercizio di funzioni di direzione nelle strutture sanitarie. Di conseguenza l'art. 28 dell'impugnato regolamento, secondo il quale, a tutela dei cittadini di lingua tedesca, possono essere organizzati in Provincia di Bolzano esami di idoneita' disciplinati con legge della Provincia, "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento", va annullato. In materia di professioni sanitarie, infatti, nell'art. 3 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita' emanate con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e' bensi' previsto che restino ferme le competenze degli organi statali riguardo agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali, disponendosi pero' al tempo stesso -in forza delle modifiche apportate in proposito dall'art. 1 delle Norme di attuazione a loro volta emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 - che nella Provincia di Bolzano tali esami possono essere organizzati con l'osservanza, tuttavia, dell'art. 5 delle Norme di attuazione in materia di igiene e sanita' emanate, ad integrazione del d.P.R. n. 474 del 1975, con d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, secondo il quale la potesta' legislativa riconosciuta al riguardo alla Provincia autonoma - a garanzia del diritto dei candidati di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca - deve esercitarsi "nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali". Cosicche', nel fissare, in luogo di questo, il limite del "rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento", l'impugnato art. 28 del decreto ministeriale, concreta una palese violazione delle Norme di attuazione statutaria, alla quale peraltro si aggiunge quella del principio -pacifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale- secondo il quale non e' ammissibile che norme dirette a limitare l'esercizio delle competenze regionali e provinciali siano poste attraverso un decreto ministeriale. Pertanto - assorbiti i motivi ulteriormente dedotti nel ricorso - deve riconoscersi che la denunciata lesione della sfera di competenza della Provincia autonoma senza dubbio sussiste. - Riguardo al su richiamato principio della giurisprudenza della Corte costituzionale v., 'ex plurimis', S. n. 204/1991. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 3 n. 9
decreto legislativo 16/03/1992
n. 267
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art. 5