Sentenza 354/1998 (ECLI:IT:COST:1998:354)
Massima numero 24212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/10/1998;  Decisione del  14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Massime associate alla pronuncia:  24213  24214


Titolo
SENT. 354/98 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE - PRECLUSIONE AL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA O REVOCA DI QUELLA PRECEDENTEMENTE POSSEDUTA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA LEGISLATIVA - CARENZA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, lett. t), l. 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali, in quanto - posto che la disposizione impugnata prevede(va) la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che "sono state" sottoposte a misura di sicurezza; che tale previsione non trova riscontro nella legislazione previgente (artt. 82, comma 1, e 91, comma 13, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella quale la revoca della patente era prevista nei confronti di coloro che fossero, e non che "fossero stati", sottoposti a misura di sicurezza; e che, trattandosi di una innovazione, questa dovrebbe potersi giustificare alla stregua dei principi e criteri direttivi posti in generale dalla legge di delegazione - nessun principio o criterio direttivo (nella logica, in senso lato, penalistica, che presiede alla misura della revoca della patente) risulta dalla legge di delegazione, ne' direttamente, ne' indirettamente per il tramite del riferimento agli impegni comunitari o internazionali assunti dallo Stato italiano (vedi Massima B). red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  13/06/1991  n. 190  art. 2  lett. t)