Sentenza 354/1998 (ECLI:IT:COST:1998:354)
Massima numero 24213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
14/10/1998; Decisione del
14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Titolo
SENT. 354/98 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE - PRECLUSIONE AL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA O REVOCA DI QUELLA PRECEDENTEMENTE POSSEDUTA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA LEGISLATIVA - APPLICABILITA' NELLA SPECIE, DELL'ART. 120, COMMA 1, COD. DELLA STRADA, NEL TESTO ANTERIORE ALLA SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA CON DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE "DELEGIFICATA" - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 354/98 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE - PRECLUSIONE AL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA O REVOCA DI QUELLA PRECEDENTEMENTE POSSEDUTA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA LEGISLATIVA - APPLICABILITA' NELLA SPECIE, DELL'ART. 120, COMMA 1, COD. DELLA STRADA, NEL TESTO ANTERIORE ALLA SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA CON DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE "DELEGIFICATA" - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.P.R. n. 575 del 1994 in seguito alla "delegificazione" prevista dall'art. 2, comma 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata con riferimento agli artt. 3, 4 e 76 Cost., in quanto l'unica disposizione di cui il giudice rimettente deve fare applicazione e', 'ratione temporis', l'art. 120 del codice della strada nella sua versione anteriore alla legge di "delegificazione" (cfr. massima A). - S. n. 23/1989. red.: S. Di Palma
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.P.R. n. 575 del 1994 in seguito alla "delegificazione" prevista dall'art. 2, comma 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata con riferimento agli artt. 3, 4 e 76 Cost., in quanto l'unica disposizione di cui il giudice rimettente deve fare applicazione e', 'ratione temporis', l'art. 120 del codice della strada nella sua versione anteriore alla legge di "delegificazione" (cfr. massima A). - S. n. 23/1989. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte