Sentenza 354/1998 (ECLI:IT:COST:1998:354)
Massima numero 24214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
14/10/1998; Decisione del
14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Titolo
SENT. 354/98 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE - PRECLUSIONE AL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA O REVOCA DI QUELLA PRECEDENTEMENTE POSSEDUTA - DISPOSIZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE (ART. 2, LETT. T), DELLA LEGGE N. 190 DEL 1991) MANCANTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NON FONDATEZZA.
SENT. 354/98 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI SICUREZZA PERSONALE - PRECLUSIONE AL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA O REVOCA DI QUELLA PRECEDENTEMENTE POSSEDUTA - DISPOSIZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE (ART. 2, LETT. T), DELLA LEGGE N. 190 DEL 1991) MANCANTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. t), l. n. 190 del 1991, in quanto, innanzi tutto - posto che la lett. t) dell'art. 2 prevede "il riesame della disciplina... della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale", nonche' a misure di prevenzione; e che questa indicazione, indubbiamente (contrariamente a quanto il legislatore delegato ha inteso nell'incipit dell'art. 2, ove le lettere da a) a gg) sono qualificate quali "criteri e principi direttivi"), ha a che vedere piuttosto con la definizione e la specificazione della materia oggetto di delegazione nell'ambito della generica materia della "disciplina della circolazione stradale" - pur mancando principi e criteri direttivi ad hoc nella disposizione impugnata, valgono indubbiamente anche rispetto alla materia ivi indicata le previsioni orientatrici poste in generale dall'art. 2 della legge di delega, vale a dire la tutela della sicurezza stradale e l'adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale; ed in quanto, in secondo luogo - posto che l'art. 1, comma 1, l. n. 190 del 1991, delegando il Governo all'adozione di disposizioni aventi valore di legge intese a "rivedere e riordinare" la legislazione vigente in materia di disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, ha identificato direttamente, quale "base di partenza dell'attivita' delegata" il codice della strada previgente; e che, nell'ambito di una delega avente questo carattere, la revisione e il riordino (l'innovazione, dunque), ma non gia' la sostanziale conferma della normativa previgente, necessitano di principi e criteri direttivi, idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali dell'esecutivo - la disposizione impugnata, in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma, deve essere intesa in un senso minimale, tale da consentire, di per se', l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente o, se del caso, richieste dal coordinamento con nuove norme apprestate dal legislatore delegato (v. Massima A). - S. n. 305/1996. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. t), l. n. 190 del 1991, in quanto, innanzi tutto - posto che la lett. t) dell'art. 2 prevede "il riesame della disciplina... della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale", nonche' a misure di prevenzione; e che questa indicazione, indubbiamente (contrariamente a quanto il legislatore delegato ha inteso nell'incipit dell'art. 2, ove le lettere da a) a gg) sono qualificate quali "criteri e principi direttivi"), ha a che vedere piuttosto con la definizione e la specificazione della materia oggetto di delegazione nell'ambito della generica materia della "disciplina della circolazione stradale" - pur mancando principi e criteri direttivi ad hoc nella disposizione impugnata, valgono indubbiamente anche rispetto alla materia ivi indicata le previsioni orientatrici poste in generale dall'art. 2 della legge di delega, vale a dire la tutela della sicurezza stradale e l'adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale; ed in quanto, in secondo luogo - posto che l'art. 1, comma 1, l. n. 190 del 1991, delegando il Governo all'adozione di disposizioni aventi valore di legge intese a "rivedere e riordinare" la legislazione vigente in materia di disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, ha identificato direttamente, quale "base di partenza dell'attivita' delegata" il codice della strada previgente; e che, nell'ambito di una delega avente questo carattere, la revisione e il riordino (l'innovazione, dunque), ma non gia' la sostanziale conferma della normativa previgente, necessitano di principi e criteri direttivi, idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali dell'esecutivo - la disposizione impugnata, in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma, deve essere intesa in un senso minimale, tale da consentire, di per se', l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente o, se del caso, richieste dal coordinamento con nuove norme apprestate dal legislatore delegato (v. Massima A). - S. n. 305/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte