Sentenza 50/2022 (ECLI:IT:COST:2022:50)
Massima numero 44532
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente AMATO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  15/02/2022;  Decisione del  15/02/2022
Deposito del 02/03/2022; Pubblicazione in G. U. 02/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44531  44533  44534  44535


Titolo
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall'art. 75, secondo comma, Cost. che dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito - Irrilevanza dei propositi dei promotori. (Classif. 116006).

Testo

Il giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo si propone di verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall'art. 75, secondo comma, Cost., attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, quali omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell'operazione referendaria. (Precedenti: S. 17/2016 - mass. 38712; S. 174/2011 - mass. 35667; S. 137/1993 - mass. 19268).

La richiesta referendaria è atto privo di motivazione e, pertanto, l'obiettivo dei sottoscrittori del referendum va desunto non dalle dichiarazioni eventualmente rese dai promotori (dichiarazioni, oltretutto, aventi spesso un contenuto diverso in sede di campagna per la raccolta delle sottoscrizioni, rispetto a quello delle difese scritte od orali espresse in sede di giudizio di ammissibilità), ma esclusivamente dalla finalità "incorporata nel quesito", cioè dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento. (Precedenti: S. 28/2017 - mass. 39531; S. 24/2011 - mass. 35369).

Sono irrilevanti in sede di giudizio di ammissibilità del referendum i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente sostituire quella abrogata; né ad una richiesta referendaria abrogativa, quale è quella prevista dall'art. 75 Cost., è possibile di per sé attribuire un significato ricostruttivo di una nuova e diversa disciplina. Ciò che conta è la domanda abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l'altro, se essa abbia per avventura un contenuto non consentito perché in contrasto con la Costituzione. (Precedente: S. 17/1997 - mass. 23174).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte