Sentenza 355/1998 (ECLI:IT:COST:1998:355)
Massima numero 24198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
14/10/1998; Decisione del
14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Massime associate alla pronuncia:
24199
Titolo
SENT. 355/98 A. REGIONI IN GENERE - AUTONOMIA TRIBUTARIA - PORTATA E LIMITI - POTESTA' NORMATIVA TRIBUTARIA DELLE REGIONI A STATUTO COMUNE - CONFIGURABILITA' SOLO COME POTESTA' DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI STATALI.
SENT. 355/98 A. REGIONI IN GENERE - AUTONOMIA TRIBUTARIA - PORTATA E LIMITI - POTESTA' NORMATIVA TRIBUTARIA DELLE REGIONI A STATUTO COMUNE - CONFIGURABILITA' SOLO COME POTESTA' DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI STATALI.
Testo
Come la Corte ha da tempo affermato e piu' volte, conformemente al principio di unita' del sistema tributario, ribadito, la potesta' normativa tributaria delle Regioni ad autonomia ordinaria non e' strumentale rispetto alle competenze di cui all'art. 117 Cost., cosi' da poter trarre fondamento dalla previsione costituzionale di queste. Essa opera invece alla stregua dell'art. 119, primo comma, Cost., al di fuori di esse, con proprio oggetto ed entro i diversi e particolari confini che le leggi dello Stato, in conformita' ai principi costituzionali, sono legittimate a previamente fissare, configurandosi pertanto come una potesta' non di tipo concorrente, ma soltanto attuativa, analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 Cost.. - V. S. n. 271/1986 e da ultimo S. n. 295/1993. red.: S. Pomodoro
Come la Corte ha da tempo affermato e piu' volte, conformemente al principio di unita' del sistema tributario, ribadito, la potesta' normativa tributaria delle Regioni ad autonomia ordinaria non e' strumentale rispetto alle competenze di cui all'art. 117 Cost., cosi' da poter trarre fondamento dalla previsione costituzionale di queste. Essa opera invece alla stregua dell'art. 119, primo comma, Cost., al di fuori di esse, con proprio oggetto ed entro i diversi e particolari confini che le leggi dello Stato, in conformita' ai principi costituzionali, sono legittimate a previamente fissare, configurandosi pertanto come una potesta' non di tipo concorrente, ma soltanto attuativa, analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 Cost.. - V. S. n. 271/1986 e da ultimo S. n. 295/1993. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte