Sentenza 355/1998 (ECLI:IT:COST:1998:355)
Massima numero 24199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente VASSALLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
14/10/1998; Decisione del
14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Massime associate alla pronuncia:
24198
Titolo
SENT. 355/98 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ASSEGNI VITALIZI CORRISPOSTI AGLI EX COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA - ESTENSIONE AD ESSI, CON LEGGE DELLA REGIONE, DELLA PIU' FAVOREVOLE DISCIPLINA DELLA BASE IMPONIBILE PREVISTA PER GLI ASSEGNI VITALIZI DEGLI EX PARLAMENTARI DA LEGGE STATALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - IMPOSSIBILE ESERCIZIO, NEL CASO, IN MANCANZA DI LEGGI STATALI GIUSTIFICATIVE, DELLA POTESTA' LEGISLATIVA, SOLO ATTUATIVA, SPETTANTE ALLE REGIONI A STATUTO COMUNE IN MATERIA TRIBUTARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ININFLUENZA DELL'EVENTUALE CARATTERE MERAMENTE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA IMPUGNATA.
SENT. 355/98 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ASSEGNI VITALIZI CORRISPOSTI AGLI EX COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA - ESTENSIONE AD ESSI, CON LEGGE DELLA REGIONE, DELLA PIU' FAVOREVOLE DISCIPLINA DELLA BASE IMPONIBILE PREVISTA PER GLI ASSEGNI VITALIZI DEGLI EX PARLAMENTARI DA LEGGE STATALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - IMPOSSIBILE ESERCIZIO, NEL CASO, IN MANCANZA DI LEGGI STATALI GIUSTIFICATIVE, DELLA POTESTA' LEGISLATIVA, SOLO ATTUATIVA, SPETTANTE ALLE REGIONI A STATUTO COMUNE IN MATERIA TRIBUTARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ININFLUENZA DELL'EVENTUALE CARATTERE MERAMENTE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA IMPUGNATA.
Testo
In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata il 17 giugno 1997, con la quale la piu' favorevole disciplina della base imponibile dell'IRPEF prevista per gli assegni vitalizi degli ex parlamentari dall'art. 5-bis del d.l. 28 giugno 1995, n. 250, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, e' stata estesa agli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali. Nella materia tributaria, a cui tale disposizione senza dubbio attiene, le Regioni a statuto ordinario - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - hanno infatti una potesta' normativa solo attuativa delle leggi statali, analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 Cost., potesta' attuativa della quale e' da escludersi che nel caso, difettando qualsiasi attribuzione di competenza legislativa regionale da parte della legge dello Stato, la Regione Puglia potesse avvalersi. Restando del tutto ininfluente, ai fini della decisione, il carattere meramente interpretativo che alla legge regionale impugnata potesse eventualmente riconoscersi. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata il 17 giugno 1997, con la quale la piu' favorevole disciplina della base imponibile dell'IRPEF prevista per gli assegni vitalizi degli ex parlamentari dall'art. 5-bis del d.l. 28 giugno 1995, n. 250, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, e' stata estesa agli assegni vitalizi degli ex consiglieri regionali. Nella materia tributaria, a cui tale disposizione senza dubbio attiene, le Regioni a statuto ordinario - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - hanno infatti una potesta' normativa solo attuativa delle leggi statali, analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 Cost., potesta' attuativa della quale e' da escludersi che nel caso, difettando qualsiasi attribuzione di competenza legislativa regionale da parte della legge dello Stato, la Regione Puglia potesse avvalersi. Restando del tutto ininfluente, ai fini della decisione, il carattere meramente interpretativo che alla legge regionale impugnata potesse eventualmente riconoscersi. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte