Sentenza 356/1998 (ECLI:IT:COST:1998:356)
Massima numero 24205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  14/10/1998;  Decisione del  14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Massime associate alla pronuncia:  24206  24207  24208  24209


Titolo
SENT. 356/98 A. ELEZIONI - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - INTRODUZIONE, CON LEGGE REGIONALE, NELL'AMBITO DELL'ADOTTATO SISTEMA PROPORZIONALE, PER I COLLEGI PROVINCIALI SIA DI TRENTO CHE DI BOLZANO, DI CLAUSOLE DI SBARRAMENTO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PROMOSSO DALL'UNICO CONSIGLIERE DEL GRUPPO LINGUISTICO LADINO - LAMENTATA IMPOSSIBILITA', O MAGGIORE DIFFICOLTA', PER IL GRUPPO LADINO, DI ESPRIMERE, IN QUANTO TALE, UNA PROPRIA RAPPRESENTANZA NEL CONSIGLIO REGIONALE - SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER LA SPECIALE IMPUGNAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI DA PARTE DEI GRUPPI LINGUISTICI PREVISTA DALLO STATUTO, E DELL'INTERESSE A RICORRERE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
E' ammissibile il ricorso proposto, in base all'art. 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dall'unico consigliere del Consiglio regionale appartenente al gruppo linguistico ladino, in riferimento agli artt. 2, 4, 25, 62, 56, 92 e 84 dello statuto speciale, e agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 Cost., nei confronti della legge regionale 15 maggio 1998, n. 5, che riguardo alla elezione del Consiglio regionale, a parziale modifica della legge 8 agosto 1983, n. 7, ha introdotto nell'adottato sistema proporzionale, per i collegi provinciali sia di Trento che di Bolzano, per la partecipazione delle liste alle operazioni di ripartizione dei seggi, delle clausole di sbarramento. La domanda del ricorrente, infatti, essendo stata avanzata in seguito al mancato accoglimento della richiesta di votazione della legge separatamente per gruppi linguistici, rientra nell'ambito di tutela cui e' preordinata la speciale impugnazione delle leggi regionali prevista dall'art. 56, e non eccede l'interesse del gruppo linguistico ladino, giacche' le contestate soglie elettorali, pur avendo necessariamente carattere generale, si assume che rendano impossibile, o piu' difficile, al gruppo ladino esprimere, in quanto tale, una propria rappresentanza nel Consiglio regionale. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 25

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 62

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 56

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 92

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 84

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 49

Altri parametri e norme interposte