Sentenza 356/1998 (ECLI:IT:COST:1998:356)
Massima numero 24207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
14/10/1998; Decisione del
14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Titolo
SENT. 356/98 C. ELEZIONI - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - INTRODUZIONE, CON LEGGE REGIONALE, NELL'AMBITO DELL'ADOTTATO SISTEMA PROPORZIONALE, PER I COLLEGI PROVINCIALI SIA DI TRENTO CHE DI BOLZANO, DI CLAUSOLE DI SBARRAMENTO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO, EX ART. 56 STATUTO SPECIALE, DALL'UNICO CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO REGIONALE APPARTENENTE AL GRUPPO LADINO, IN RIFERIMENTO, TRA LE ALTRE, ALLA NORMA STATUTARIA PREVEDENTE CHE IL CONSIGLIO REGIONALE SIA ELETTO CON SISTEMA PROPORZIONALE - OPERATIVITA' DI TALE NORMA, NEL COMPLESSO DEI PRINCIPI IN CUI SI INSERISCE, SOLO COME RITENUTO NECESSARIO STRUMENTO DI GARANZIA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI LINGUISTICI - IRRILEVANZA, NEL CASO, DELLE QUESTIONI PROSPETTABILI SUI LIMITI DI AMMISSIBILITA' DI CORRETTIVI AI SISTEMI PROPORZIONALI IN ALTRI CONTESTI.
SENT. 356/98 C. ELEZIONI - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - INTRODUZIONE, CON LEGGE REGIONALE, NELL'AMBITO DELL'ADOTTATO SISTEMA PROPORZIONALE, PER I COLLEGI PROVINCIALI SIA DI TRENTO CHE DI BOLZANO, DI CLAUSOLE DI SBARRAMENTO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO, EX ART. 56 STATUTO SPECIALE, DALL'UNICO CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO REGIONALE APPARTENENTE AL GRUPPO LADINO, IN RIFERIMENTO, TRA LE ALTRE, ALLA NORMA STATUTARIA PREVEDENTE CHE IL CONSIGLIO REGIONALE SIA ELETTO CON SISTEMA PROPORZIONALE - OPERATIVITA' DI TALE NORMA, NEL COMPLESSO DEI PRINCIPI IN CUI SI INSERISCE, SOLO COME RITENUTO NECESSARIO STRUMENTO DI GARANZIA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI LINGUISTICI - IRRILEVANZA, NEL CASO, DELLE QUESTIONI PROSPETTABILI SUI LIMITI DI AMMISSIBILITA' DI CORRETTIVI AI SISTEMI PROPORZIONALI IN ALTRI CONTESTI.
Testo
In un sistema normativo come quello adottato dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce uno specifico rilievo - in forme diverse nelle due Province - ai gruppi linguistici ed alla loro consistenza, prevedendo anche la determinazione dell'appartenenza dei consiglieri regionali a ciascuno di tali gruppi (art. 31) e che stabilisce particolari garanzie per la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (art. 62), la scelta, operata dallo stesso statuto (art. 25) per la elezione del Consiglio regionale, del sistema proporzionale, non appare dettata da una preferenza, che abbia di mira solo la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, ma risponde alla ritenuta necessita' che il sistema elettorale renda possibile, con il metodo proporzionale, la rappresentanza delle minoranze linguistiche nelle istituzioni, consentendo ai gruppi linguistici di esprimersi anche in quanto tali, in relazione alla loro consistenza e sempre in forza delle libere scelte degli elettori. Percio', nel giudizio sulla questione sollevata con ricorso, in base all'art. 56 dello stesso statuto, dall'unico consigliere del Consiglio regionale appartenente al gruppo linguistico ladino, nei confronti della legge della Regione 15 maggio 1998, n. 5, che ha introdotto una soglia elettorale - con criteri diversi per ciascuna delle Province autonome - per la partecipazione delle liste alle operazioni di ripartizione dei seggi, in riferimento -oltre che ad altri precetti dello statuto speciale e della Costituzione - al su richiamato art. 25, non possono entrare valutazioni generali, in ordine al sistema proporzionale, quale puo' essere adottato in altri contesti, o alla definizione dei confini propri di tale sistema, o alla considerazione di quali correttivi possano esservi introdotti senza snaturarlo, dovendosi solo verificare se i correttivi al sistema proporzionale introdotti dalla legge impugnata, siano in contrasto con le finalita' perseguite dallo statuto speciale nell'imporre quel sistema elettorale. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
In un sistema normativo come quello adottato dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce uno specifico rilievo - in forme diverse nelle due Province - ai gruppi linguistici ed alla loro consistenza, prevedendo anche la determinazione dell'appartenenza dei consiglieri regionali a ciascuno di tali gruppi (art. 31) e che stabilisce particolari garanzie per la rappresentanza del gruppo linguistico ladino (art. 62), la scelta, operata dallo stesso statuto (art. 25) per la elezione del Consiglio regionale, del sistema proporzionale, non appare dettata da una preferenza, che abbia di mira solo la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, ma risponde alla ritenuta necessita' che il sistema elettorale renda possibile, con il metodo proporzionale, la rappresentanza delle minoranze linguistiche nelle istituzioni, consentendo ai gruppi linguistici di esprimersi anche in quanto tali, in relazione alla loro consistenza e sempre in forza delle libere scelte degli elettori. Percio', nel giudizio sulla questione sollevata con ricorso, in base all'art. 56 dello stesso statuto, dall'unico consigliere del Consiglio regionale appartenente al gruppo linguistico ladino, nei confronti della legge della Regione 15 maggio 1998, n. 5, che ha introdotto una soglia elettorale - con criteri diversi per ciascuna delle Province autonome - per la partecipazione delle liste alle operazioni di ripartizione dei seggi, in riferimento -oltre che ad altri precetti dello statuto speciale e della Costituzione - al su richiamato art. 25, non possono entrare valutazioni generali, in ordine al sistema proporzionale, quale puo' essere adottato in altri contesti, o alla definizione dei confini propri di tale sistema, o alla considerazione di quali correttivi possano esservi introdotti senza snaturarlo, dovendosi solo verificare se i correttivi al sistema proporzionale introdotti dalla legge impugnata, siano in contrasto con le finalita' perseguite dallo statuto speciale nell'imporre quel sistema elettorale. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 25
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 31
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 62
Altri parametri e norme interposte