Sentenza 356/1998 (ECLI:IT:COST:1998:356)
Massima numero 24209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  14/10/1998;  Decisione del  14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Massime associate alla pronuncia:  24205  24206  24207  24208


Titolo
SENT. 356/98 E. ELEZIONI - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - INTRODUZIONE, CON LEGGE REGIONALE, NELL'AMBITO DELL'ADOTTATO SISTEMA PROPORZIONALE, PER I COLLEGI PROVINCIALI SIA DI TRENTO CHE DI BOLZANO, DI CLAUSOLE DI SBARRAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO STATUTARIO CHE NELL'IMPORRE, A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE, CHE IL CONSIGLIO REGIONALE SIA ELETTO CON SISTEMA PROPORZIONALE, NON CONSENTE LA INTRODUZIONE DI NORME DA CUI LA RAPPRESENTANZA, IN ESSO, DEI GRUPPI MINORITARI SIA RESA IMPOSSIBILE O ANCHE SOLO DIFFICILE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Trentino -Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 che modificando, nel suo unico articolo, la disciplina della elezione del Consiglio regionale con metodo proporzionale, contenuta nella legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, introduce una soglia di sbarramento, pari al 5% dei voti validi nel collegio provinciale di Trento ed al quoziente naturale (calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei consiglieri da eleggere nel medesimo) in quello di Bolzano. Tali disposizioni, infatti, richiedendo, in entrambi i casi, per concorrere alle operazioni di assegnazione di un seggio, un numero di voti superiore a quello poi necessario per la sua attribuzione, determinano, per il collegio provinciale di Trento, una evidente barriera per liste che siano espressione di minoranze linguistiche, e per il collegio elettorale di Bolzano, un indubbio aggravamento rispetto alle condizioni previste dalla stessa legge per la assegnazione dei seggi alle liste che hanno superato la soglia elettorale, in tal modo ponendosi in contrasto con l'art. 25 dello statuto speciale. In base al quale il sistema proporzionale da esso imposto, per la elezione del Consiglio regionale, come strumento, ritenuto necessario, di garanzia per le minoranze linguistiche, pur non essendo destinato a sollecitare, ne' tanto meno ad assicurare, la rappresentanza per gruppi linguistici, simmetricamente non tollera la introduzione di elementi che escludano, o rendano piu' difficoltosa, la rappresentanza dei gruppi linguistici considerati dallo stesso statuto, che intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali. - V. le precedenti massime B e C. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 25

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 31

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 62

Altri parametri e norme interposte