Sentenza 357/1998 (ECLI:IT:COST:1998:357)
Massima numero 24211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/10/1998; Decisione del
14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 357/98. EDILIZIA E URBANISTICA - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI A SALVAGUARDIA DI VENEZIA - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E MODIFICA DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE - PARERE VINCOLANTE DELLA COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - MANCATA PREVISIONE DEL PARERE VINCOLANTE DI DETTA COMMISSIONE SOLO PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E DI MODIFICA DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O PRIVATE CHE RICHIEDANO PARERI, VISTI, AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA, INTESE O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI E OBBLIGATORI AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE STATALI E REGIONALI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER IRRAZIONALITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI COMUNI - PRETESA INCIDENZA SULL'AUTONOMIA COMUNALE E SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA.
SENT. 357/98. EDILIZIA E URBANISTICA - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI A SALVAGUARDIA DI VENEZIA - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E MODIFICA DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE - PARERE VINCOLANTE DELLA COMMISSIONE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - MANCATA PREVISIONE DEL PARERE VINCOLANTE DI DETTA COMMISSIONE SOLO PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E DI MODIFICA DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE O PRIVATE CHE RICHIEDANO PARERI, VISTI, AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA, INTESE O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI E OBBLIGATORI AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE STATALI E REGIONALI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER IRRAZIONALITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI COMUNI - PRETESA INCIDENZA SULL'AUTONOMIA COMUNALE E SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 118, comma primo e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, l. 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sost. dall'art. 1 'bis' d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia), convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206, nella parte in cui dispone che la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante "su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche", anziche' "sui soli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche che richiedono pareri, visti, autorizzazioni o assensi, comunque denominati e obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali", in quanto, con riferimento agli artt. 5, 118, comma primo, e 128 Cost - posto che la garanzia costituzionale del principio autonomistico, prevista dagli artt. 5 e 128 Cost., puo' dirsi rispettata quando il procedimento sia articolato in modo tale da assicurare una sostanziale partecipazione allo stesso del comune cui si riferisce l'assetto territoriale e l'apporto del comune non si riduca ad un semplice parere, ma si articoli in forme piu' incisive di partecipazione; e che l'art. 128 Cost., nel fondare l'autonomia comunale sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica" non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi, possa apportare, in presenza di situazioni particolari, variazioni alle procedure ordinarie - l'intervento vincolante del parere di apposita commissione di salvaguardia (mista statale e regionale con una previsione di rappresentanza dei comuni interessati) riguarda una valutazione globale ed unitaria, nella quale assumono particolare rilevanza i profili di tutela dell'ambiente negli aspetti ambientali-culturali, di difesa dagli inquinamenti dell'aria e delle acque e di protezione dell'equilibrio idraulico della citta' di Venezia e della sua laguna, con la conseguenza che, accanto agli aspetti urbanistico-territoriali rientranti nella sfera di autonomia comunale, emergono, per la particolarita' dell'area veneziana, una serie di interessi collegati a sfere di competenza statale e regionale che giustificano (nell'esigenza di unitarieta' e contestualita' di valutazione) l'intervento (consultivo e vincolante) di un organo collegiale misto di provenienza formale; in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., la diversita' di disciplina statale trova giustificazione in un discrezionale apprezzamento del legislatore della particolarita' del territorio e dell'ambiente di Venezia e della sua laguna, la cui salvaguardia e' caratterizzata da preminente interesse nazionale e dalla esigenza di una procedura particolare di protezione in attesa di una pianificazione globale; ed in quanto, con riferimento all'art. 97 Cost. -posto che l'intervento della Commissione di salvaguardia e' temporaneo, essendo previsto per ciascun comune "fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale" - il legislatore statale ha adoperato una tecnica tutt'altro che inusuale in materia di programmazione territoriale e ambientale, e non in contrasto con il principio di buon andamento della p.a., introducendo una procedura e una normativa di maggior rigore fino all'entrata in vigore di uno strumento di pianificazione, con valenza non solo urbanistica ma anche di tutela di interessi di carattere superiore, come quelli ambientali, e con efficacia diretta e produttiva di vincoli, nel duplice intento di realizzare una misura di salvaguardia temporanea per impedire ulteriori dissesti o manomissioni in mancanza di pianificazione, e di promuovere nel contempo l'interesse specifico, sia per i comuni, sia per tutti i soggetti privati e pubblici ad adoperarsi per il superamento delle resistenze ad una programmazione dell'uso del territorio e del recupero ambientale. - S. nn. 1010/1988, 62/1993, 83/1997, 115/1998. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 118, comma primo e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, l. 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sost. dall'art. 1 'bis' d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia), convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206, nella parte in cui dispone che la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante "su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche", anziche' "sui soli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche che richiedono pareri, visti, autorizzazioni o assensi, comunque denominati e obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali", in quanto, con riferimento agli artt. 5, 118, comma primo, e 128 Cost - posto che la garanzia costituzionale del principio autonomistico, prevista dagli artt. 5 e 128 Cost., puo' dirsi rispettata quando il procedimento sia articolato in modo tale da assicurare una sostanziale partecipazione allo stesso del comune cui si riferisce l'assetto territoriale e l'apporto del comune non si riduca ad un semplice parere, ma si articoli in forme piu' incisive di partecipazione; e che l'art. 128 Cost., nel fondare l'autonomia comunale sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica" non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi, possa apportare, in presenza di situazioni particolari, variazioni alle procedure ordinarie - l'intervento vincolante del parere di apposita commissione di salvaguardia (mista statale e regionale con una previsione di rappresentanza dei comuni interessati) riguarda una valutazione globale ed unitaria, nella quale assumono particolare rilevanza i profili di tutela dell'ambiente negli aspetti ambientali-culturali, di difesa dagli inquinamenti dell'aria e delle acque e di protezione dell'equilibrio idraulico della citta' di Venezia e della sua laguna, con la conseguenza che, accanto agli aspetti urbanistico-territoriali rientranti nella sfera di autonomia comunale, emergono, per la particolarita' dell'area veneziana, una serie di interessi collegati a sfere di competenza statale e regionale che giustificano (nell'esigenza di unitarieta' e contestualita' di valutazione) l'intervento (consultivo e vincolante) di un organo collegiale misto di provenienza formale; in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., la diversita' di disciplina statale trova giustificazione in un discrezionale apprezzamento del legislatore della particolarita' del territorio e dell'ambiente di Venezia e della sua laguna, la cui salvaguardia e' caratterizzata da preminente interesse nazionale e dalla esigenza di una procedura particolare di protezione in attesa di una pianificazione globale; ed in quanto, con riferimento all'art. 97 Cost. -posto che l'intervento della Commissione di salvaguardia e' temporaneo, essendo previsto per ciascun comune "fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale" - il legislatore statale ha adoperato una tecnica tutt'altro che inusuale in materia di programmazione territoriale e ambientale, e non in contrasto con il principio di buon andamento della p.a., introducendo una procedura e una normativa di maggior rigore fino all'entrata in vigore di uno strumento di pianificazione, con valenza non solo urbanistica ma anche di tutela di interessi di carattere superiore, come quelli ambientali, e con efficacia diretta e produttiva di vincoli, nel duplice intento di realizzare una misura di salvaguardia temporanea per impedire ulteriori dissesti o manomissioni in mancanza di pianificazione, e di promuovere nel contempo l'interesse specifico, sia per i comuni, sia per tutti i soggetti privati e pubblici ad adoperarsi per il superamento delle resistenze ad una programmazione dell'uso del territorio e del recupero ambientale. - S. nn. 1010/1988, 62/1993, 83/1997, 115/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte