Ordinanza 358/1998 (ECLI:IT:COST:1998:358)
Massima numero 24195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/10/1998;  Decisione del  14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 358/98. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO - DINIEGO DEL NULLA OSTA PER LA PROIEZIONE - PROVVEDIMENTO CHE ESCLUDE I MINORI DALLA VISIONE DI UN FILM - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI TRASMISSIONE - RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO UNA ORDINANZA- INGIUNZIONE DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA - INDAGINE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE SUI CONTENUTI DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA E SULLA CONGRUITA' DELLA LIMITAZIONE DISPOSTA - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - INIDONEITA' DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI INVOCATI AD ARGOMENTARE LA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME DENUNCIATE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto le norme costituzionali invocate a parametro nell'incidente di costituzionalita' di cui si tratta risultano radicalmente inidonee ad argomentare la illegittimita' costituzionale delle disposizioni sottoposte al giudizio della Corte. Invero - premesso che il giudice rimettente, in sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, preso a norma dell'art. 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (recante: <>), dubita della legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 15, comma 11, e dello stesso art. 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990, che fanno divieto di trasmissione televisiva dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, prevedendo la relativa sanzione per il caso di violazione del divieto - le diverse questioni che possono porsi circa i poteri dell'autorita' amministrativa sulla programmazione dei film, a norma degli artt. 1-7 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e circa la difesa delle posizioni soggettive che possono venire in considerazione a tale proposito, sono assegnate dalla legge alla giurisdizione amministrativa, chiamata a pronunziarsi, su ricorso degli interessati, anche nel merito. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte