Ordinanza 360/1998 (ECLI:IT:COST:1998:360)
Massima numero 24197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/10/1998;  Decisione del  14/10/1998
Deposito del 21/10/1998; Pubblicazione in G. U. 28/10/1998
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 360/98. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA COMMERCIALE IN AMBITO LOCALE - RILASCIO DELLA CONCESSIONE PREVIO VERSAMENTO DI UNA CAUZIONE DETERMINATA IN MISURA FISSA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EGUAGLIANZA - IMPOSSIBILITA' DI PORRE A CONFRONTO DISCIPLINE DIVERSE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la previsione del versamento di una cauzione da parte dei soggetti i quali, gia' autorizzati provvisoriamente a proseguire nell'esercizio degli impianti a norma dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, presentano domanda di concessione per l'esercizio della diffusione televisiva in ambito locale risponde all'esigenza di garantire che i privati che aspirano ad operare nel settore dispongano di mezzi economici e finanziari adeguati all'esercizio dell'impresa; e che, pertanto, e' alla stregua di tale esigenza che sono richiesti, ai fini del rilascio del provvedimento abilitativo, determinati requisiti minimi, quali, per le societa' commerciali, un capitale sociale non inferiore a lire trecento milioni e, per le persone fisiche e giuridiche, la cauzione di cui e' questione, secondo una scelta legislativa atta a prefissare in modo obiettivo e imparziale le condizioni per l'ingresso e la permanenza dei privati nel sistema radiotelevisivo - la prescrizione di una cauzione di importo predeterminato e uguale per ogni soggetto aspirante risulta coerente con la 'ratio' della disposizione impugnata, alla quale sono invece estranei i criteri contenuti nell'art. 16, comma 17, della legge n. 223 del 1990, che attengono esclusivamente alla selezione dei soggetti richiedenti e non ad una funzione di garanzia. Inoltre, relativamente al profilo della pretesa violazione del principio di eguaglianza, prospettato dal giudice 'a quo' sul rilievo della differenza tra la disciplina riguardante le emittenti televisive in ambito locale e quella apprestata per le emittenti radiofoniche, e' da rilevare che non puo' utilmente essere posta a raffronto con la norma impugnata una disciplina concernente il settore della radiodiffusione sonora, il cui esercizio evidentemente richiede diverse e minori componenti di ordine economico-finanziario rispetto alla radiodiffusione televisiva, come e' reso evidente dalla previsione, per esso, della riduzione ad un terzo dell'importo della cauzione e dal connesso minore importo dei canoni concessori. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte