Sentenza 361/1998 (ECLI:IT:COST:1998:361)
Massima numero 24226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
26/10/1998; Decisione del
26/10/1998
Deposito del 02/11/1998; Pubblicazione in G. U. 04/11/1998
Titolo
SENT. 361/98 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO - SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARVI - COSTITUZIONE INNANZI ALLA CORTE DEL PUBBLICO MINISTERO DEL PROCESSO PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
SENT. 361/98 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO - SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARVI - COSTITUZIONE INNANZI ALLA CORTE DEL PUBBLICO MINISTERO DEL PROCESSO PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
Testo
Come la Corte ha avuto piu' volte occasione di affermare, nonostante che al pubblico ministero debba riconoscersi la qualita' di parte nel giudizio 'a quo', la peculiarita' della sua posizione ordinamentale e processuale, da un lato, e, dall'altro, la attuale disciplina (artt. 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 e 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), che tiene distinti il "pubblico ministero" e le "parti", non consentono di ritenerne ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalita'. (Nella specie, in giudizio sulla costituzionalita' dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, promosso dal Tribunale di Torino, e' stata dichiarata inammissibile la costituzione innanzi alla Corte della Procura della Repubblica di Torino, in persona del Procuratore della Repubblica aggiunto). - V. S. nn. 1/1996 e 375/1996, e O. n. 327/1995. red.: S. Pomodoro
Come la Corte ha avuto piu' volte occasione di affermare, nonostante che al pubblico ministero debba riconoscersi la qualita' di parte nel giudizio 'a quo', la peculiarita' della sua posizione ordinamentale e processuale, da un lato, e, dall'altro, la attuale disciplina (artt. 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 e 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), che tiene distinti il "pubblico ministero" e le "parti", non consentono di ritenerne ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalita'. (Nella specie, in giudizio sulla costituzionalita' dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, promosso dal Tribunale di Torino, e' stata dichiarata inammissibile la costituzione innanzi alla Corte della Procura della Repubblica di Torino, in persona del Procuratore della Repubblica aggiunto). - V. S. nn. 1/1996 e 375/1996, e O. n. 327/1995. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 20
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 17