Sentenza 361/1998 (ECLI:IT:COST:1998:361)
Massima numero 24227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
26/10/1998; Decisione del
26/10/1998
Deposito del 02/11/1998; Pubblicazione in G. U. 04/11/1998
Titolo
SENT. 361/98 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO DEL PROCESSO PRINCIPALE A COSTITUIRSI INNANZI ALLA CORTE - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROSPETTATA IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA - FATTISPECIE.
SENT. 361/98 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LEGITTIMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO DEL PROCESSO PRINCIPALE A COSTITUIRSI INNANZI ALLA CORTE - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROSPETTATA IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA - FATTISPECIE.
Testo
E' priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non contemplano il pubblico ministero tra i soggetti che possono costituirsi nel giudizio incidentale di costituzionalita'. La peculiarita' del ruolo del pubblico ministero fa infatti ritenere non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale organo rispetto alle parti del giudizio 'a quo', non prevedendone la legittimazione a costituirsi. (Questione prospettata, in giudizio sulla costituzionalita' dell'art. 7 della legge 7 agosto 1997, n. 267, nelle deduzioni scritte presentate sotto forma di costituzione, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino). - V. la precedente massima A, ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
E' priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non contemplano il pubblico ministero tra i soggetti che possono costituirsi nel giudizio incidentale di costituzionalita'. La peculiarita' del ruolo del pubblico ministero fa infatti ritenere non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale organo rispetto alle parti del giudizio 'a quo', non prevedendone la legittimazione a costituirsi. (Questione prospettata, in giudizio sulla costituzionalita' dell'art. 7 della legge 7 agosto 1997, n. 267, nelle deduzioni scritte presentate sotto forma di costituzione, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino). - V. la precedente massima A, ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte