Sentenza 361/1998 (ECLI:IT:COST:1998:361)
Massima numero 24228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/10/1998;  Decisione del  26/10/1998
Deposito del 02/11/1998; Pubblicazione in G. U. 04/11/1998
Massime associate alla pronuncia:  24226  24227  24229  24230  24231  24232  24233  24234  24235


Titolo
SENT. 361/98 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESE IN PRECEDENZA AL PUBBLICO MINISTERO, ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE, DA PERSONA IMPUTATA IN PROCEDIMENTO CONNESSO - ESERCIZIO, DA PARTE DEL DICHIARANTE, IN SEGUITO A CITAZIONE ED EVENTUALE ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO, DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - NUOVA NORMATIVA - CONSENTITA UTILIZZAZIONE DELLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI SOLO SULL'ACCORDO DELLE PARTI - APPLICAZIONE, NELL'IPOTESI 'DE QUA', PER LA NECESSARIA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO AL SILENZIO DEL DICHIARANTE, DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO DEL DESTINATARIO DELLE DICHIARAZIONI E DELL'ACCERTAMENTO DEI FATTI E DELLE RESPONSABILITA' QUALE FUNZIONE ESSENZIALE DEL PROCESSO, ESPOSTI ALTRIMENTI A LESIONE, DELLE NORME PREVEDENTI, RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI DEI TESTIMONI SU CUI GLI STESSI SI RIFIUTINO, O COMUNQUE OMETTANO, DI RISPONDERE, LA FACOLTA' DELLE PARTI DI PROCEDERE A CONTESTAZIONI E LA POSSIBILITA', SE CONFERMATE DA ALTRI ELEMENTI, DELLA LORO VALUTAZIONE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbiti gli altri motivi dedotti in riferimento agli artt. 2, 25, 101, 111 e 112 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante - imputato in separato procedimento - rifiuti, o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto di sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura delle stesse, si applicano le norme previste, riguardo all'esame dei testimoni, dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.. Con la conseguenza che anche nell'ipotesi 'de qua', nei confronti del dichiarante - del quale peraltro la stessa disposizione impugnata gia' prevede, secondo le norme concernenti i testimoni cui fa richiamo anche l'art. 210 cod. proc. pen., previa citazione, l'obbligo di presentarsi al giudice e l'eventuale accompagnamento coattivo - non potra' impedirsi alle parti di procedere a contestazioni sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, che a loro volta potranno essere acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate, in presenza di altri elementi che ne confermino l'attendibilita', come prova dei fatti in esse affermati; fermo restando comunque che le contestazioni delle parti, ove le dichiarazioni dell'imputato in procedimento separato sul fatto altrui risultino connesse con i profili di responsabilita' sul fatto proprio, potranno riguardare, in forza del principio 'nemo tenetur se detegere', solo i primi. Tale intervento additivo - che trova spiegazione e giustificazione nell'analogia tra la posizione processuale dell'imputato in procedimento separato e quella del testimone, trattandosi in ambo i casi di soggetti le cui dichiarazioni sono destinate a valere nei confronti di altri - risulta infatti coerente con il rispetto dei principi costituzionali di cui si e' denunciata la violazione, giacche' rende possibile: a) superare la manifesta irragionevolezza delle disposizioni impugnate laddove consentono all'autorita' giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e al tempo stesso ne fanno dipendere la utilizzazione dalla concorrente discrezionale volonta' dell'imputato in procedimento connesso e delle parti - qualcuna delle quali potrebbe essere processualmente interessata ad impedirne l'acquisizione - con pregiudizio della stessa funzione essenziale del processo, che consiste appunto nella verifica della sussistenza dei reati e nell'accertamento delle responsabilita'; b) salvaguardare il diritto di difesa dell'imputato dichiarante e insieme dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, atteso che il diritto al silenzio del primo non viene scalfito dalle contestazioni sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, e il diritto dell'accusato al contraddittorio non puo' tradursi, riguardo alla utilizzazione delle dichiarazioni, in un potere di veto. - Cfr. S. nn. 254/1992 e 255/1992. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte