Sentenza 361/1998 (ECLI:IT:COST:1998:361)
Massima numero 24229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/10/1998;  Decisione del  26/10/1998
Deposito del 02/11/1998; Pubblicazione in G. U. 04/11/1998
Massime associate alla pronuncia:  24226  24227  24228  24230  24231  24232  24233  24234  24235


Titolo
SENT. 361/98 D. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESE IN PRECEDENZA AL PUBBLICO MINISTERO O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SU DELEGA DEL PUBBLICO MINISTERO O AL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI O NELL'UDIENZA PRELIMINARE, DA PERSONA IMPUTATA NELLO STESSO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI ORDINARNE LA CITAZIONE E L'EVENTUALE ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO, COME PREVISTO, INVECE, NELLA STESSA SITUAZIONE, PER L'IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - CONSEGUENZE - EQUIPARAZIONE, SOTTO GLI ASPETTI SUDDETTI, DELLE DUE CATEGORIE DI IMPUTATI - INCIDENZA SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA, IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, SOTTOPOSIZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE, NEI CONFRONTI DELLA NUOVA NORMATIVA CHE NELL'IPOTESI 'DE QUA', IN CASO DI RIFIUTO DEL DICHIARANTE DI SOTTOPORSI ALL'ESAME, SUBORDINA L'UTILIZZAZIONE DELLE SUE DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI AL CONSENSO DEGLI ALTRI IMPUTATI - ESTENSIONE A TALE NORMA DEGLI EFFETTI DELLA CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE DI ANALOGO CONTENUTO PREVISTA IN RELAZIONE ALL'IPOTESI DI DICHIARAZIONI PREDIBATTIMENTALI RESE DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO.

Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, 25 e 112 Cost. - con argomenti che ricalcano quelli prospettati in ordine all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. - nei confronti della regola posta dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - che subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza, nel medesimo procedimento, da imputato che nel dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame, appaiono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., ma vanno piu' propriamente risolte attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen. - che nelle questioni stesse risulta sostanzialmente coinvolto - nella parte in cui non ne e' prevista l'applicazione nell'ipotesi 'de qua'. La pronuncia di parziale incostituzionalita' di tale articolo e' imposta dai principi di eguaglianza e ragionevolezza, di fronte ai quali non si giustifica che l'obbligo di presentarsi al giudice nel dibattimento e l'eventuale accompagnamento coattivo previsti dall'art. 210, comma 2, in ordine all'esame di persona imputata in procedimento connesso - che si svolge separatamente solo per circostanze meramente occasionali e contingenti - non lo siano invece riguardo all'esame di persona imputata nello stesso procedimento; ne', a maggior ragione, cio' si giustifica se si considera che a norma dell'art. 392, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., nell'incidente probatorio - il quale altro non e' se non una anticipazione della prova da assumersi nel dibattimento - quando l'incidente verta su fatti concernenti la responsabilita' di altri, e' possibile ordinare l'accompagnamento coattivo sia dell'imputato in procedimento connesso, sia dell'imputato nello stesso procedimento. Ne consegue che - rimosso in tal modo, con la eliminazione, anche nel dibattimento, in virtu' dell'intervento additivo come sopra operato sull'art. 210, di ogni differenza, sotto gli aspetti in questione, tra le due categorie di imputati, l'unico ostacolo che impediva che in tutti i casi di rifiuto del dichiarante di rispondere sul fatto altrui si applicasse una disciplina omogenea - anche per le situazioni regolate dall'art. 513, comma 1, vale la pronuncia contestualmente adottata dalla Corte sull'art. 513, comma 2, con tutti i relativi effetti e limiti. - Riguardo alle questioni proposte sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., v. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte