Sentenza 361/1998 (ECLI:IT:COST:1998:361)
Massima numero 24233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
26/10/1998; Decisione del
26/10/1998
Deposito del 02/11/1998; Pubblicazione in G. U. 04/11/1998
Titolo
SENT. 361/98 H. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESE IN PROCEDIMENTO CONNESSO DA PERSONA IN ESSO IMPUTATA - CONDIZIONI E LIMITI, IN CASO DI MANCATA RISPOSTA DEL DICHIARANTE SU DI ESSE, ALLA LORO UTILIZZAZIONE - NUOVA NORMATIVA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, SOTTOPOSIZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE E RISPONDENZA DELLA MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE ALLE CONVINZIONI DEL DECIDENTE - SUPERAMENTO, PER EFFETTO DELLA CONTESTUALE DECLARATORIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IN QUESTIONE, DI CENSURA TENDENTE ESCLUSIVAMENTE AL RIPRISTINO, NELLA IPOTESI 'DE QUA', DELLA POSSIBILITA' DI LETTURA DELLE DICHIARAZIONI CONSENTITA DALLA DISCIPLINA PREVIGENTE - IMPROPONIBILITA', NEI CONFRONTI DELLA IMPUGNATA NORMA DEL CODICE, DI ALTRA CENSURA CONCERNENTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NELLA LEGGE N. 267 DEL 1997 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 361/98 H. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESE IN PROCEDIMENTO CONNESSO DA PERSONA IN ESSO IMPUTATA - CONDIZIONI E LIMITI, IN CASO DI MANCATA RISPOSTA DEL DICHIARANTE SU DI ESSE, ALLA LORO UTILIZZAZIONE - NUOVA NORMATIVA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, SOTTOPOSIZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE E RISPONDENZA DELLA MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE ALLE CONVINZIONI DEL DECIDENTE - SUPERAMENTO, PER EFFETTO DELLA CONTESTUALE DECLARATORIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA IN QUESTIONE, DI CENSURA TENDENTE ESCLUSIVAMENTE AL RIPRISTINO, NELLA IPOTESI 'DE QUA', DELLA POSSIBILITA' DI LETTURA DELLE DICHIARAZIONI CONSENTITA DALLA DISCIPLINA PREVIGENTE - IMPROPONIBILITA', NEI CONFRONTI DELLA IMPUGNATA NORMA DEL CODICE, DI ALTRA CENSURA CONCERNENTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NELLA LEGGE N. 267 DEL 1997 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Sotto i profili dedotti nel caso dall'autorita' rimettente, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 Cost., riguardo alle condizioni e ai limiti posti dall'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - alla utilizzazione, nel dibattimento, delle dichiarazioni su fatti implicanti responsabilita' di altri, rese in procedimento connesso da persona nello stesso imputata, che non abbia poi risposto su di esse. Con la prima delle due censure formulate in proposito si tende infatti esclusivamente al recupero delle precedenti dichiarazioni mediante lettura dei verbali, senza che si sia proceduto, in quanto non richiesto da alcuna delle parti, all'esame del dichiarante, e senza che il giudice abbia provveduto a disporlo di ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., laddove il meccanismo che consente la salvaguardia di tutti i beni costituzionali coinvolti, secondo la contestuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione in questione, e' quello delle contestazioni. Mentre l'altra censura, formalmente rivolta all'art. 238, comma 4, in realta' si riferisce alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 6, della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non prevede, nel giudizio di primo grado, un meccanismo di recupero delle dichiarazioni gia' acquisite, ex art. 238, al momento di entrata in vigore della legge, analogo a quello stabilito per le dichiarazioni gia' acquisite a norma dell'art. 513, comma 2. - V. la precedente massima E. red.: S. Pomodoro
Sotto i profili dedotti nel caso dall'autorita' rimettente, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 Cost., riguardo alle condizioni e ai limiti posti dall'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - alla utilizzazione, nel dibattimento, delle dichiarazioni su fatti implicanti responsabilita' di altri, rese in procedimento connesso da persona nello stesso imputata, che non abbia poi risposto su di esse. Con la prima delle due censure formulate in proposito si tende infatti esclusivamente al recupero delle precedenti dichiarazioni mediante lettura dei verbali, senza che si sia proceduto, in quanto non richiesto da alcuna delle parti, all'esame del dichiarante, e senza che il giudice abbia provveduto a disporlo di ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., laddove il meccanismo che consente la salvaguardia di tutti i beni costituzionali coinvolti, secondo la contestuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione in questione, e' quello delle contestazioni. Mentre l'altra censura, formalmente rivolta all'art. 238, comma 4, in realta' si riferisce alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 6, della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non prevede, nel giudizio di primo grado, un meccanismo di recupero delle dichiarazioni gia' acquisite, ex art. 238, al momento di entrata in vigore della legge, analogo a quello stabilito per le dichiarazioni gia' acquisite a norma dell'art. 513, comma 2. - V. la precedente massima E. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte