Sentenza 361/1998 (ECLI:IT:COST:1998:361)
Massima numero 24234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/10/1998;  Decisione del  26/10/1998
Deposito del 02/11/1998; Pubblicazione in G. U. 04/11/1998
Massime associate alla pronuncia:  24226  24227  24228  24229  24230  24231  24232  24233  24235


Titolo
SENT. 361/98 I. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI RESE IN PRECEDENZA SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI DA IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO - ATTRIBUZIONE AL DICHIARANTE, AL RIGUARDO, DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, SOTTOPOSIZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE, RISPONDENZA DELLE MOTIVAZIONI DELLE SENTENZE ALLE CONVINZIONI DEL DECIDENTE E DELLE GARANZIE DEL PIENO ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE PENALE E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO DELLA NORMA IMPUGNATA NELLE ESIGENZE DI TUTELA DEL DIRITTO AL SILENZIO DELL'IMPUTATO QUALE IRRINUNCIABILE MANIFESTAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSICURAZIONE DI ADEGUATA TUTELA, PUR IN PRESENZA DELLA CONTESTATA FACOLTA' E DELL'ESERCIZIO DI ESSA DA PARTE DEL DICHIARANTE, ANCHE DEL DIRITTO DELLE ALTRE PARTI AL CONTRADDITTORIO, ATTRAVERSO LA POSSIBILITA' DI CONTESTAZIONI E DI CONDIZIONATA UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI, PER EFFETTO DEI CONTESTUALI INTERVENTI ADDITIVI OPERATI IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di terzi, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facolta' di non rispondere. Va considerato infatti che anche se nella disciplina - di ibrido contenuto, posta dall'art. 210, sono richiamate alcune delle regole operanti nei confronti dei testimoni, l'imputato, ancorche' chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, non e' identificabile, sul terreno sostanziale, con la figura del testimone, sicche' appare coerente la scelta del legislatore di attribuirgli la facolta' in questione, irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell'imputato. E d'altra parte, riguardo ai riflessi che l'eliminazione del diritto al silenzio garantito in dibattimento al dichiarante produrrebbe sulla disciplina delle letture delle sue precedenti dichiarazioni - in relazione ai quali l'art. 210, comma 4, e' stato impugnato unitamente all'art. 513, comma 2 - va pure rilevato che la estensione della disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., all'esame dell'imputato in procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilita' di altri, - estensione operata con l'intervento additivo della Corte sull'art. 513, comma 2 - consente ora di garantire sia il diritto dell'imputato dichiarante di avvalersi della facolta' di non rispondere, sia il diritto al contraddittorio dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, nel rispetto del principio della formazione dialettica della prova al dibattimento. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte