Sentenza 361/1998 (ECLI:IT:COST:1998:361)
Massima numero 24235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/10/1998;  Decisione del  26/10/1998
Deposito del 02/11/1998; Pubblicazione in G. U. 04/11/1998
Massime associate alla pronuncia:  24226  24227  24228  24229  24230  24231  24232  24233  24234


Titolo
SENT. 361/98 L. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ACQUISIZIONE DELLE PROVE - DICHIARAZIONI SU FATTI IMPLICANTI RESPONSABILITA' DI ALTRI RESE IN PRECEDENZA DA IMPUTATI CHE AL RIGUARDO SI RIFIUTINO DI RISPONDERE - CONDIZIONI E LIMITI ALLA LORO UTILIZZAZIONE - NUOVA NORMATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 267 - DISCIPLINA TRANSITORIA - APPLICABILITA', NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, A SECONDA CHE, AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 267, SI FOSSE GIA' DATA, O NO, LETTURA DI DETTE DICHIARAZIONI, DI DIVERSO CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE STESSE, O, RISPETTIVAMENTE, DELLE NUOVE DISPOSIZIONI - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, SOTTOPOSIZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE, OBBLIGATORIETA' DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E RISPONDENZA DELLE MOTIVAZIONI DELLE SENTENZE ALLE CONVINZIONI DEL DECIDENTE - SOPRAVVENUTE MODIFICHE SIA DELLE NORME DELLA LEGGE N. 267, SIA DI QUELLE VIGENTI PRIMA DELLA LORO EMANAZIONE, PER EFFETTO DEGLI INTERVENTI ADDITIVI CONTESTUALMENTE OPERATI IN MATERIA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALLE AUTORITA' RIMETTENTI PER NECESSARIO NUOVO GIUDIZIO DI RILEVANZA.

Testo
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale formulate - in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 - ma con censure tutte riconducibili, nella loro articolata analiticita', ad una denuncia di irragionevolezza, con relative ricadute in termini di ingiustificata disparita' di trattamento - nei confronti dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267, laddove - in ordine all'efficacia nel tempo delle nuove norme della legge n. 267, emanate in sostituzione dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen., circa l'acquisizione probatoria di dichiarazioni sul fatto altrui rese in precedenza da imputati - nello stesso procedimento o in procedimento connesso - non comparsi al dibattimento, ovvero che rifiutino di sottoporsi all'esame, o che si avvalgano della facolta' di non rispondere - si stabilisce una disciplina transitoria, secondo la quale, nel giudizio di primo grado, per le dichiarazioni in cui, al momento di entrata in vigore della legge n. 267, fosse gia' stata data lettura, va seguito un nuovo criterio di valutazione, mentre, per le dichiarazioni in ordine alle quali, al momento suddetto, non si fosse ancora proceduto all'esame del dichiarante, si applicano senz'altro le nuove regole. Con il meccanismo di acquisizione, previa contestazione, di singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni, introdotto al riguardo con gli interventi additivi operati attraverso le contestuali pronunce di parziale illegittimita' degli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen., si e' infatti posta in essere una disciplina diversa sia da quella antecedente alla legge n. 267 del 1997 - che prevedeva l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante la loro lettura integrale - sia da quella introdotta dalla legge suddetta - che subordinava l'acquisizione al consenso delle parti - e pertanto e' necessario che le autorita' rimettenti tornino a valutare, alla luce di tale 'ius superveniens' se le suddette questioni conservano la loro rilevanza nei processi di provenienza. - V. le precedenti massime C, D ed E. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte