Sentenza 362/1998 (ECLI:IT:COST:1998:362)
Massima numero 24220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
28/10/1998; Decisione del
28/10/1998
Deposito del 06/11/1998; Pubblicazione in G. U. 11/11/1998
Massime associate alla pronuncia:
24221
Titolo
SENT. 362/98 A. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DI TURISMO - PREVISIONE: A) DI AUTORIZZAZIONE, CONDIZIONATA ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E AL VERSAMENTO DI CONGRUO DEPOSITO CAUZIONALE E TASSA REGIONALE, ANCHE PER LE FILIALI DELLE IMPRESE, IVI COMPRESE QUELLE AVENTI SEDE IN ALTRE REGIONI; B) DELLA POSSIBILITA' DI DISLOCAZIONE DI TERMINALI ALL'INTERNO DI STRUTTURE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE A CONDIZIONE DELLA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE SISTEMI INFORMATIZZATI ED AUTOMATIZZATI CON ESCLUSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE DALL'AGENZIA - PRETESA VIOLAZIONE DEI LIMITI DI COMPETENZA REGIONALE CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI LIBERTA' D'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 362/98 A. TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - REGIONE LOMBARDIA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DI TURISMO - PREVISIONE: A) DI AUTORIZZAZIONE, CONDIZIONATA ALL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E AL VERSAMENTO DI CONGRUO DEPOSITO CAUZIONALE E TASSA REGIONALE, ANCHE PER LE FILIALI DELLE IMPRESE, IVI COMPRESE QUELLE AVENTI SEDE IN ALTRE REGIONI; B) DELLA POSSIBILITA' DI DISLOCAZIONE DI TERMINALI ALL'INTERNO DI STRUTTURE DIVERSE DA QUELLE AUTORIZZATE A CONDIZIONE DELLA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE SISTEMI INFORMATIZZATI ED AUTOMATIZZATI CON ESCLUSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE DALL'AGENZIA - PRETESA VIOLAZIONE DEI LIMITI DI COMPETENZA REGIONALE CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DI LIBERTA' D'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi: - per violazione degli artt. 41, 117, in relazione all'art. 9 l. 17 marzo 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), e 120 Cost., l'art. 4, comma 1, l. Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attivita' e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province) nella parte in cui subordina al rilascio della preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attivita' delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo, in quanto - posto che dall'art. 9 della legge-quadro, che funge da principio al quale la legislazione regionale e' vincolata ad attenersi, emerge una configurazione unitaria delle agenzie, definite, testualmente, imprese; che non vi e' alcun elemento, nell'art. 9, che consenta di ritenere che il legislatore statale, nel porre con esso un principio fondamentale della materia del turismo, abbia inteso discostarsi, agli effetti della definizione di impresa, dalle risapute nozioni del diritto commerciale e che abbia voluto permettere che nelle singole legislazioni regionali divenisse impresa una realta' piu' circoscritta, diversa da quella prevista e regolata nell'ordinamento generale; che dagli artt. 41 e 120 Cost. emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all'espandersi dell'impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacita' produttiva; che l'art. 120 Cost. impedisce alle regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attivita' professionali e vieta alle stesse di negare alle agenzie di viaggio, che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni, la natura di imprese e la loro vocazione ad intrattenere rapporti con un'utenza non territorialmente limitata; e che, in base all'art. 41 Cost., la decisione se mantenere l'attivita' di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui e' sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio piu' vasto, all'interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, e' espressione della liberta' organizzativa dell'imprenditore ed e' affidata esclusivamente alle sue valutazioni - l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di produzione e di intermediazione nei servizi turistici non puo' non riguardare l'impresa come entita' unitaria e non le filiali o le sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire; - per violazione dei medesimi parametri di cui al punto precedente, gli artt. 5, comma 1, lett. f) - nella parte in cui dispone che la domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 deve contenere la specificazione della qualita' di agenzia principale ovvero di filiale - 7, comma 2 - nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale - 7, comma 6 - nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'attivita' in sede diversa comporta autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede o della filiale - 11, comma 1 - nella parte in cui assoggetta l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio e turismo al pagamento della tassa di concessione regionale - 13, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che la cauzione debba essere prestata anche dalla filiale, in quanto, una volta dichiarata fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, nella parte in cui prevede l'obbligo della autorizzazione per le filiali o sedi secondarie, si devono dichiarare altresi' fondate le questioni che hanno ad oggetto disposizioni che tale obbligo di autorizzazione presuppongono; - per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 9, l. n. 217 del 1983, l'art. 14, comma 4, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attivita' con carattere di esclusivita', in quanto l'interpretazione testuale e logica della disposizione interposta impone di ritenere che l'onere di nominare un direttore tecnico sussiste, in base alla legge-quadro, oltre che per le agenzie persone giuridiche, per le persone fisiche che non esercitino l'attivita' di agenzia (ossia di impresa) con carattere di continuita' ed esclusivita'; - per violazione dell'art. 41 Cost., l'art. 3, comma 3, secondo periodo, della medesima legge regionale (la quale imponeva alle agenzie di viaggio, che abbiano propri terminali remoti presso clienti con esse convenzionati, di avvalersi esclusivamente di sistemi informatizzati ed automatizzati, con esclusione di personale dipendente dall'agenzia medesima), in quanto, con tale vessatorio divieto, risulta ancora colpita la liberta' di organizzazione dell'impresa, tenuto, peraltro, conto che, una volta venuta meno la necessita' dell'autorizzazione per l'apertura delle sedi secondarie, la disciplina dei terminali remoti e del personale ad essi addetto risulta equiparata a quella delle altre articolazioni territoriali dell'impresa, libera quest'ultima di stabilire se adibire ad esse personale o avvalersi unicamente di strumenti informatici. red.: S. Di Palma
Sono costituzionalmente illegittimi: - per violazione degli artt. 41, 117, in relazione all'art. 9 l. 17 marzo 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), e 120 Cost., l'art. 4, comma 1, l. Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attivita' e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province) nella parte in cui subordina al rilascio della preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attivita' delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo, in quanto - posto che dall'art. 9 della legge-quadro, che funge da principio al quale la legislazione regionale e' vincolata ad attenersi, emerge una configurazione unitaria delle agenzie, definite, testualmente, imprese; che non vi e' alcun elemento, nell'art. 9, che consenta di ritenere che il legislatore statale, nel porre con esso un principio fondamentale della materia del turismo, abbia inteso discostarsi, agli effetti della definizione di impresa, dalle risapute nozioni del diritto commerciale e che abbia voluto permettere che nelle singole legislazioni regionali divenisse impresa una realta' piu' circoscritta, diversa da quella prevista e regolata nell'ordinamento generale; che dagli artt. 41 e 120 Cost. emerge una nozione unitaria di mercato che non consente la creazione di artificiose barriere territoriali all'espandersi dell'impresa e al diritto di questa di calibrare le proprie strutture organizzative sulla propria capacita' produttiva; che l'art. 120 Cost. impedisce alle regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attivita' professionali e vieta alle stesse di negare alle agenzie di viaggio, che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni, la natura di imprese e la loro vocazione ad intrattenere rapporti con un'utenza non territorialmente limitata; e che, in base all'art. 41 Cost., la decisione se mantenere l'attivita' di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui e' sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio piu' vasto, all'interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, e' espressione della liberta' organizzativa dell'imprenditore ed e' affidata esclusivamente alle sue valutazioni - l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di produzione e di intermediazione nei servizi turistici non puo' non riguardare l'impresa come entita' unitaria e non le filiali o le sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire; - per violazione dei medesimi parametri di cui al punto precedente, gli artt. 5, comma 1, lett. f) - nella parte in cui dispone che la domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 deve contenere la specificazione della qualita' di agenzia principale ovvero di filiale - 7, comma 2 - nella parte in cui prevede che nell'autorizzazione venga annotato il carattere di agenzia principale ovvero di filiale - 7, comma 6 - nella parte in cui prevede che l'esercizio dell'attivita' in sede diversa comporta autorizzazioni distinte con l'indicazione della sede o della filiale - 11, comma 1 - nella parte in cui assoggetta l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio e turismo al pagamento della tassa di concessione regionale - 13, comma 1, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che la cauzione debba essere prestata anche dalla filiale, in quanto, una volta dichiarata fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, nella parte in cui prevede l'obbligo della autorizzazione per le filiali o sedi secondarie, si devono dichiarare altresi' fondate le questioni che hanno ad oggetto disposizioni che tale obbligo di autorizzazione presuppongono; - per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 9, l. n. 217 del 1983, l'art. 14, comma 4, della medesima legge regionale, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attivita' con carattere di esclusivita', in quanto l'interpretazione testuale e logica della disposizione interposta impone di ritenere che l'onere di nominare un direttore tecnico sussiste, in base alla legge-quadro, oltre che per le agenzie persone giuridiche, per le persone fisiche che non esercitino l'attivita' di agenzia (ossia di impresa) con carattere di continuita' ed esclusivita'; - per violazione dell'art. 41 Cost., l'art. 3, comma 3, secondo periodo, della medesima legge regionale (la quale imponeva alle agenzie di viaggio, che abbiano propri terminali remoti presso clienti con esse convenzionati, di avvalersi esclusivamente di sistemi informatizzati ed automatizzati, con esclusione di personale dipendente dall'agenzia medesima), in quanto, con tale vessatorio divieto, risulta ancora colpita la liberta' di organizzazione dell'impresa, tenuto, peraltro, conto che, una volta venuta meno la necessita' dell'autorizzazione per l'apertura delle sedi secondarie, la disciplina dei terminali remoti e del personale ad essi addetto risulta equiparata a quella delle altre articolazioni territoriali dell'impresa, libera quest'ultima di stabilire se adibire ad esse personale o avvalersi unicamente di strumenti informatici. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
legge 17/05/1983
n. 217
art. 9